Richiesta di reversibilità delle pensione di vecchiaia da parte del coniuge superstite di una coppia che già fruiva di assegno sociale

Un soggetto coniugato e non separato non può richiedere l'assegno sociale dichiarando il proprio reddito e tacendo su quello percepito dall'altro coniuge


DOMANDA

Sono titolare di pensione sociale. Ad Agosto e’ venuto a mancare mio marito anche lui pensionato con una pensione di diritto da 700€circa. Il Caf mi ha fatto fare domanda di reversibilità sostenendo che mi sarebbe toccato il 60% . Adesso invece mi dice che mi sarà tolta la pensione sociale e mi sarà data solo la reversibilità che facendo 2 conti sarebbe inferiore come somma. Inoltre mi toccherà restituire eventuali somme in più che mi sono già state date.
E’ mai possibile questo?


RISPOSTA

In realtà, e qui sta l’inghippo, titolare dell’assegno sociale era la coppia di coniugi alla quale spettava un importo annuo, corrisposto per 13 mensilità di un rateo pari alla differenza fra il reddito percepito dalla coppia di coniugi e la soglia stabilita dall’INPS anno per anno. Infatti, se un soggetto è coniugato l’assegno sociale, eventualmente erogato dall’INPS è assegnato alla coppia di coniugi e non al singolo coniuge.
Ad esempio per il 2024 l’assegno sociale complessivamente attribuibile ad una coppia di coniugi, di cui uno dei due percepisce una pensione di vecchiaia di pari a 9. 100 euro annui (700 euro per 13 mensilità) è dato da 13895 – 9100 = 4795 euro, cioè 369 euro circa al mese, essendo 13895 euro la soglia massima di reddito percepibile dalla coppia di coniugi non separati con assegno sociale, prevista dalla normativa vigente.
In pratica, in questi anni, molto probabilmente, la coppia di coniugi ha indebitamente fruito di somme mensili maggiori di quelle effettivamente spettanti relativamente all’assegno sociale, forse per aver dichiarato, in fase di richiesta del beneficio, il reddito nullo percepito dal coniuge non pensionato invece del reddito annuo lordo complessivamente percepito dalla coppia (ovvero avrebbe dovuto essere dichiarato il reddito percepito dal coniuge pensionato).
Queste somme fruite indebitamente andranno restituite e se la pensione di reversibilità è uguale o superiore nel 2024 a 6 mila e 947,33 euro (la metà del limite di reddito percepito da una coppia di coniugi), la vedova non avrà diritto all’assegno sociale.
Bisogna infatti capire che se, per esempio, la soglia di reddito percepita annualmente da una coppia di coniugi è di 1300 euro e la soglia fissata dall’INPS al di sotto della quale si ha diritto all’assegno sociale è di 1950 euro, la coppia percepirà a titolo di assegno sociale solo 50 euro mese per 13 mensilità, ovvero (1950 – 1300)/13 euro/mese.
Analogamente. sempre in riferimento all’esempio banale ipotizzato appena sopra, se un soggetto non coniugato o separato, o vedovo, che ha compiuto i 67 anni percepisce un reddito qualsiasi (da pensione di vecchiaia, da pensione di reversibilità, da cedolare secca o da qualsiasi altra disponibilità reddituale o patrimoniale) uguale o maggiore a 975 euro annui (la metà della soglia limite ipotizzata per la coppia coniugata), egli non avrà diritto all’assegno sociale.
Infine, se la pensione di reversibilità risultasse, nella realtà, davvero inferiore a 6. 947,33 euro annui, il cittadino avente diritto all’assegno sociale, potrebbe richiederlo per portare il reddito annuo complessivamente percepito ad almeno 6. 947,33 euro annui.
Per concludere: la situazione di chi ci scrive non era affatto regolare, in riferimento all’importo erogato da INPS per l’assegno sociale ai coniugi, già da alcuni anni. L’irregolarità è emersa, evidente, in occasione della richiesta, da parte del coniuge superstite, di reversibilità della pensione di vecchiaia spettante al coniuge premorto. Così l’assegno sociale indebitamente percepito dalla coppia di coniugi fino al decesso di uno di essi, è stato revocato, è stata richiesta la restituzione degli importi indebitamente percepiti alla vedova, ed è stata lasciata al coniuge superstite la sola pensione di reversibilità che, eventualmente, potrà essere integrata con assegno sociale per singolo fino al reddito massimo complessivamente percepibile con assegno sociale da parte di una soggetto non coniugato, separato o vedovo (nel 2024, come già accennato, 6. 947,33 euro/anno).


8 Dicembre 2024 - Tullio Solinas

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