Richiesta in regresso della quota dovuta da ciascuno dei condebitori dopo il pagamento della totalità di una obbligazione solidale

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può farsi restituire in regresso dai condebitori soltanto la parte dovuta da ciascuno di essi












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Ad uno dei condebitori solidali hanno pignorato la somma non pagata dagli altri comproprietari di un immobile per spese condominiali: questo condebitore ora sta chiedendo tutta la somma a lui pignorata a me, che invece dovrei corrispondere solamente la mia di quota non pagata. Può richiedermi tutto quanto o posso dare solo la mia quota?

Ai sensi dell’articolo 1292 del Codice civile l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Quindi è del tutto legittimo che il creditore abbia chiesto ad uno solo dei condebitori l’adempimento della totalità del debito solidale.

L’articolo 1299 del codice civile tutela poi il condebitore escusso per la totalità del debito e gli altri condebitori.

Infatti, la norma codicistica dispone che il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere (può farsi restituire) dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi e se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

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3 Aprile 2024 · Ludmilla Karadzic

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