Richiesta chiarimenti su pignoramento del conto corrente sul quale viene accreditato uno stipendio già sottoposto a trattenuta coattiva del quinto





Quando lo stipendio arriva sul conto corrente pignorato presso la banca o Poste già decurtato del 20% dopo pignoramento presso il datore di lavoro





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In riferimento al mio post precedente non mi è chiaro il significato quando scrivete: nel suo caso tuttavia, qualora il creditore procedente nel pignoramento dello stipendio fosse il medesimo creditore che ha azionato il pignoramento del conto corrente, allora gli stipendi dovrebbero rimanere intonsi dopo l’accredito.

Il creditore è lo stesso.

Significa che i miei stipendi rimangono bloccati integralmente da poste fino alla emissione ordinanza del giudice?
Mi potreste spiegare meglio?

Si definiscono crediti di natura ordinaria i crediti derivanti da prestiti erogati su richiesta del debitore oppure dovuti in ragione di una sentenza del giudice a favore di un terzo creditore.

Esistono poi i debiti di natura esattoriale e quelli di natura alimentare sui quali non ci soffermeremo, perché argomento non di specifico interesse nel caso in esame.

Il principio cardine, così come dettato dall’articolo 545 del codice di procedura civile in tema di pignoramento dello stipendio e del conto corrente è che qualsiasi sia l’importo del debito ordinario e qualsiasi sia il numero di creditori della medesima natura ordinaria che intendano concorrere al rimborso di quanto è loro dovuto, lo stipendio del debitore non può essere pignorato in misura superiore al 20% della retribuzione mensile al netto di oneri fiscali e contributivi, e al lordo di eventuali precedenti rimborsi a servizio di prestiti dietro cessione del quinto.

Pertanto, a partire dalla data di pignoramento del conto corrente su cui confluisce lo stipendio, qualora il debitore non abbia provveduto per tempo ad aprire un nuovo conto corrente (o una semplice carta prepagata con IBAN) e a comunicare al datore di lavoro le nuove coordinate bancarie (l’IBAN), l’importo della busta paga accreditata in conto corrente e già decurtata del quinto per un precedente pignoramento, risulterà intangibile.

Ogni volta che verrà accreditato lo stipendio, il terzo pignorato (la banca o Poste Italiane) dovrà aggiornare la dichiarazione di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile (in pratica si tratta di un documento finalizzato a rendere edotto il giudice della sopravvenienza di un nuovo importo assegnabile al creditore procedente nella misura del 20%). Il terzo pignorato, infatti, vede arrivare un bonifico, sa che si tratta di un accredito stipendiale e deve tenere aggiornato il giudice affinché della somma sopravveniente, non venga consegnato al creditore più del 20% di quello specifico importo. Ma, se lo stipendio accreditato sul conto corrente è già stato decurtato alla fonte del 20% per un credito di natura ordinaria azionato da un qualsiasi creditore procedente, qualcuno dovrà tenere informato il giudice competente su questa circostanza: non è tenuto a questa incombenza il terzo pignorato dal momento che egli conosce la provenienza stipendiale dell’accredito, ma nulla conosce circa eventuali precedenti vicende da cui lo stipendio è stato interessato. E’ compito, allora, della parte debitrice (il pignoramento viene notificato anche al debitore) far sapere al giudice che quell’accredito stipendiale è stato già decurtato del 20% a seguito di un pignoramento dello stipendio azionato da crediti della medesima natura di quelli per cui il creditore ha agito con azione esecutiva avente ad oggetto il conto corrente. In questo modo, quando il giudice emetterà il decreto di assegnazione, tutti gli accrediti di stipendio già decurtato, avvenuti dopo la data di notifica del pignoramento del conto corrente, dovranno essere restituiti intonsi al debitore sottoposto ad azione esecutiva (e non decurtati di un altro quinto).

Invece, l’ultimo stipendio accreditato prima della data di notifica del pignoramento del conto corrente potrà essere prelevato dal debitore, rivolgendosi ad un funzionario dell’agenzia di banca o dell’ufficio postale presso il quale è stato costituito il rapporto di conto corrente, fino ad un importo pari a tre volte la misura massima dell’assegno sociale (parliamo di 1.380 euro circa). L’eventuale residuo dovrà essere restituito, al debitore, per intero

STOPPISH

29 Dicembre 2022 · Patrizio Oliva

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