Ricerche del creditore procedente per individuare il datore di lavoro del debitore ed altre informazioni inerenti il suo stato lavorativo

Accesso anagrafe tributaria, recupero crediti












Un creditore, come una banca oppure una finanziaria, può accedere a registri, ad esempio quelli INPS, per verificare lo stato lavorativo, come il tipo di contratto e altre informazioni riguardanti un debitore?

La normativa vigente prevede che il presidente del tribunale possa disporre che l’ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali (INPS), per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

In pratica, su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, può autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Queste sono, fra le altre, proprio le disposizioni contenute nell’articolo 492 bis del codice di procedura civile.

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22 Dicembre 2018 · Giorgio Martini

Se ho ben capito, solo dopo il pronunciamento del giudice e solo l’ufficiale giudiziario può eseguire ricerche, preventivamente il creditore non può aver accesso alle banche dati adatte ad accertare lo stato lavorativo dichiarato dal debitore?

Ha capito perfettamente. Naturalmente, il creditore può sempre mettere qualcuno alle calcagna del debitore e vedere, quando questi esce di casa, se, e dove, va a lavorare.

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22 Dicembre 2018 · Annapaola Ferri