Azione revocatoria ordinaria per un assegno circolare emesso dal debitore a favore di terzo

L’azione revocatoria ordinaria non è contemplata per il trasferimento di denaro effettuato con assegno circolare a favore di un terzo












Se emetto un assegno circolare in favore di una persona, un creditore può invocarne la revocatoria ordinaria tenendo conto che il terzo non ancora abbia incassato l’assegno?

Se chi dispone l’emissione di un assegno circolare a favore di terzo è un soggetto che è stato sottoposto a procedura fallimentare, l’azione revocatoria può essere esercitata se l’assegno è stato incassato nel corso dell’anno precedente la dichiarazione di fallimento (articolo 67 legge fallimentare e ordinanza Corte di cassazione 26242/2021).

Per quanto riguarda, invece, l’azione revocatoria ordinaria, esercitata nei confronti di un debitore non soggetto a procedura fallimentare, essa non è contemplata per il trasferimento di denaro effettuato con assegno circolare nei confronti di un terzo.

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30 Maggio 2022 · Simone di Saintjust