Azione revocatoria di atto di donazione – Possibile ritenere la donazione come trasferimento a titolo oneroso se il donante riceve successivamente prestiti dal donatario?

Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale)












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Ho ricevuto un’abitazione in donazione dal coniuge (debitore) tre anni prima della citazione per revocatoria, dopo circa tre mesi dalla donazione ho corrisposto al coniuge numerosi prestiti (mai restituiti) mediante bonifici con causale prestito, si potrebbe considerare la suddetta donazione come atto a titolo oneroso visto tutti i prestiti che ho erogato al coniuge dopo la donazione.

L’importo dei prestiti supera peraltro il valore dell’immobile donato.

Assolutamente no: più che il confronto fra la data dell’atto di donazione e quello della citazione per azione revocatoria da parte del creditore, vale la data di insorgenza del credito.

Se il credito insorge prima dell’atto di donazione, il creditore ha ottime possibilità di vedere accolta l’istanza che rende la donazione inefficace nei suoi confronti.

Peraltro, a nulla vale evidenziare la circostanza che l’azione revocatoria è stata avviata tre anni l’atto di donazione: se il debitore adempie regolarmente al rimborso del prestito ottenuto, il creditore non ha alcun interesse ad impegnare le proprie risorse finanziarie in spese di procedura legale.

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27 Aprile 2018 · Giovanni Napoletano

Con riferimento alla mia precedente domanda sulla revocatoria, preciso che il debito è sorto dopo tre anni dall’atto di donazione: donazione novembre 2013 debito sorto nel dicembre 2016. Grazie, Maria

A novembre 2018 sarebbe scattata la prescrizione ed il creditore non avrebbe più potuto avviare l’azione revocatoria del trasferimento della proprietà dell’immobile da coniuge debitore a coniuge non debitore.

Peraltro l’articolo 2901 del codice civile ritiene ammissibile l’azione revocatoria se il debitore conosce il pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, se l’atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento di una eventuale azione di riscossione coattiva.

Altra condizione per l’ammissibilità dell’azione revocatoria anche a fronte di atto a titolo oneroso (e non di donazione) è che il terzo (nella fattispecie il coniuge non debitore) fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Come vede, ammesso e non concesso che i successivi prestiti elargiti dal coniuge non debitore al coniuge debitore possano esplicare la propria efficacia in modo retroattivo, trasformando ex post un atto di donazione in atto a titolo oneroso, sarebbe comunque complicato (nella convinzione del giudicante) escludere per il terzo, ovvero per il coniuge non debitore, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell’impoverimento del coniuge debitore.

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27 Aprile 2018 · Giovanni Napoletano

Vorrei inoltre aggiungere che dopo la donazione di immobile il donatario ha firmato fideiussione a favore del donante mettendo a rischio non solo l’immobile donato ma anche tutto il resto del suo patrimonio, può essere sufficiente a far capire al giudice della revocatoria che non vi era dolosa preordinazione.

Specifico anche che l’azione revocatoria è stata intrapresa da altro creditore e che il debito è sorto dopo tre anni dalla donazione.

Grazie, Maria.

Si capisce con questa discussione perchè chiediamo che il quesito sia inquadrato in un contesto chiaro ed intellegibile ed il problema sufficientemente descritto e dettagliato. Il flusso perde in chiarezza e leggibilità se gli elementi vengono esposti a spizzichi e bocconi.

C’è una fideiussione, ma, probabilmente, non è a favore del creditore procedente nell’istanza di revocazione: altrimenti non avrebbe senso l’azione esecutiva promossa.

Tornando al merito della questione, non è possibile ritenere la donazione come trasferimento a titolo oneroso se il donante riceve successivamente prestiti dal donatario. Punto.

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27 Aprile 2018 · Giuseppe Pennuto

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