Revisione periodica relativa a veicolo non immesso in circolazione

Se il veicolo è fermo e non in sosta sulla pubblica via, la revisione periodica non è obbligatoria












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se un’auto rimane in autorimessa, cioè non viene utilizzata sulle strade pubbliche, è obbligatorio che venga ugualmente eseguita la revisione biennale: mi è chiaro che se vengo fermato mentre guido la mia auto che non ha la revisione fatta prendo la multa. Ma il controllo su un auto che è ferma in autorimessa viene effettuato? E da chi?

Inoltre se il controllo viene fatto nell’archivio centrale della Motorizzazione in caso di mancata revisione mi viene notificata la multa?

Il non pagamento di tale multa si trasformerà in fermo amministrativo?

Della questione si occupa l’articolo 80 del Codice della Strada (CdS): il comma 3 stabilisce che per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Il comma 14 precisa poi che chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 173 a € 694). Tale sanzione é raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo é sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle officine meccaniche autorizzate ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 1.998 a € 7.993). All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

Quindi, viene disposto il fermo amministrativo per 90 giorni nel caso in cui si venga beccati con il veicolo già sospeso dalla circolazione in seguito ad un precedente accertamento effettuato dalle forze dell’ordine nel corso di controlli sul territorio.

Se il veicolo è fermo e non in sosta sulla pubblica via, ma custodito in uno spazio privato (autorimessa, posto auto, garage) la revisione periodica non è obbligatoria: in via analogica, infatti, l’obbligo di revisione periodica può assimilarsi all’obbligo di assicurazione RC auto. Per l’obbligo di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile del proprietario, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione ha già sancito che l’obbligo di assicurazione viene meno quando il veicolo è in sosta in uno spazio privato e non sulla pubblica via.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

30 Agosto 2021 · Giuseppe Pennuto

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)