Requisiti per svolgere attività di amministratore di condominio

Il candidato deve seguire un corso iniziale di 72 ore e superare un esame per poter iscriversi al registro degli amministratori di condominio


DOMANDA

Ho letto che per svolgere l’attività di amministratore di condominio occorre per legge il diploma di media superiore: tutti i diplomi di media superiore vanno bene, (liceo classico, liceo scientifico, diploma di ragioniere, geometra, eccetera) e quali sono i requisiti per diventare amministratore di condominio?
In particolare, l’amministratore diplomato deve essere iscritto al suo albo specifico?
Ad esempio il diplomato geometra deve essere iscritto all’Albo dei geometri del proprio collegio provinciale e avere pagato le relative quote annuali di iscrizione?
Il diploma e i relativi versamenti di iscrizione devono essere mostrati in assemblea al momento della nomina o rinnovo?
Oppure devono essere tenuti a disposizione dei condomini presso la sede del condominio/studio dell’amministratore?
Un laureato può fare l’amministratore del condominio?
Se l’amministratore non fa corsi di aggiornamento può essere sollevato dall’incarico?
Un corso ogni due anni almeno?
Grazie.


RISPOSTA

Il codice civile stabilisce che la nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria solo laddove i condomini siano più di otto: nota bene, condomini e non unità abitative nel senso che, ad esempio, qualora esistessero in uno stesso fabbricato dieci unità abitative di cui 3 in capo al medesimo proprietario, allora non sarebbe necessario un amministratore di condominio. Avremmo, infatti, 10 appartamenti, ma 8 condomini o comproprietari del fabbricato).
Le norme codicistiche fissano, inoltre, dei prerequisiti per coloro che intendessero svolgere l’attività di amministratore di condominio. In sostanza il futuro amministratore di condominio:
– non deve essere stato sottoposti a misure preventive diventate definitive, salva avvenuta riabilitazione;
– non deve essere interdetto o inabilitato;
– deve godere dei diritti civili;
– non deve essere annotato nei protesti cambiari;
– non deve essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio, e/o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Chi desidera diventare amministratore di condominio deve possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado (quindi anche un laureato può svolgere il ruolo di amministratore di condominio) e frequentare un corso iniziale di formazione di almeno 72 finalizzato all’acquisizione delle competenze tecniche, giuridiche, contabili e gestionali per affrontare questioni legate all’edilizia, alla contabilità e alla giurisprudenza, per gestire i fornitori del condominio tra i quali, ad esempio, elettricisti o giardinieri. nonché tese a sviluppare le doti minime di mediazione che si rivelano essenziali per affrontare le discussioni che si possono generare in sede di assemblea condominiale.
Alla fine del corso di formazione, il candidato deve sostenere un esame scritto ed uno orale, il cui superamento consente il rilascio di un attestato che consente di iscriversi al registro telematico degli amministratori di stabili.
Il Registro nazionale degli amministratori condominiali Confedilizia – CORAM. viene gestito presso le Associazioni territoriali della Confedilizia.
Successivamente, l’amministratore di condominio deve sottoporsi ad un aggiornamento continuo, con la frequenza annuale di un corso di aggiornamento della durata minima di 15 ore: la mancata osservanza di tale obbligo può comportare la revoca dell’incarico da parte dell’assemblea.


19 Agosto 2024 - Piero Ciottoli


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