Approvazione del rendiconto finale Amministrazione di sostegno e rinuncia all’eredità da parte dei familiari del defunto

II rendiconto finale dell’amministrazione di sostegno deve essere approvato dal giudice tutelare, in assenza di osservazioni da parte degli eredi












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Poco tempo fa è venuta a mancare mia madre: lei aveva un amministratore di sostegno, che ora dovrebbe fare il conto finale dei suoi beni. Tuttavia, ci è stato detto che noi (figli) dovremmo “approvare” questo conto, ma allo stesso tempo non abbiamo intenzione di accettare l’eredità. Ci è stato detto di stare molto attenti e che per questo motivo non possiamo fare l’approvazione, in quanto così facendo mostreremmo il nostro interesse alle questioni economiche di mia madre e quindi non potremmo poi rinunciare. E’ vero? Grazie

Secondo normativa vigente (articoli da 380 a 385 del codice civile), il rendiconto finale dell’amministrazione di sostegno deve essere approvato dal giudice tutelare, in assenza di osservazioni da parte degli eredi.

Quindi i chiamati all’eredità che intendono rinunciare devono, prima di una eventuale convocazione da parte del giudice tutelare nella fase di approvazione del rendiconto finale, rinunciare formalmente all’eredità presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente (il circondario giurisdizionale del luogo ove è avvenuto il decesso).

Se poi convocati dal giudice tutelare per esprimere valutazioni sull’operato dell’amministrazione di sostegno, i chiamati faranno mettere a verbale il fatto di aver rinunciato all’eredità ed il loro conseguente disinteresse ad esprimere valutazioni e/o osservazioni sul rendiconto finale da approvare.

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19 Gennaio 2023 · Michelozzo Marra

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