Reddito di cittadinanza – Lo stop and go che si verifica quando due soggetti confluiscono in un medesimo nucleo familiare avendo già fruito complessivamente per diciotto mesi del beneficio (seppur in nuclei familiari diversi)

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza












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A gennaio 2021 ho presentato domanda per il reddito di cittadinanza per la prima volta, presso un CAF, inserendo nella domanda la mia ragazza, con cui adesso convivo da tale mese (non siamo coniugati, ma conviventi con vincoli affettivi), come secondo componente del nostro nuovo nucleo familiare.
Il 15 febbraio, tramite il portale dedicato dell’INPS, mi viene comunicato l’accredito della prima mensilità di febbraio (o quella che credevo), poiché noto sotto lo stato della domanda la dicitura terminata, e posizionando il puntatore nella casella info lì accanto, mi dice che la somma delle mensilità di cui il nucleo ha beneficiato è pari a 18.
Da lì chiamo il numero verde dell’INPS dedicato, e mi dicono, che la mia ragazza proviene da un nucleo familiare in cui veniva percepito il reddito di cittadinanza e per tale motivo le mensilità percepite da loro fanno somma con la mia domanda di reddito di cittadinanza.
Abbiano entrambi 35 anni, abbiamo fatto il cambio di residenza nella casa dove viviamo adesso in affitto e lo stato di famiglia anagrafica.
La mia domanda è: la normativa che disciplina il reddito di cittadinanza, specifica questa situazione, cioè la somma delle mensilità tra diversi nuclei familiari? E se si, in quale articolo?
Premetto che sapevo della precedente domanda di reddito di cittadinanza della mia ragazza (di cui ha percepito cinque mensilità, quando era ancora a casa dei suoi genitori e poi ha fatto rinuncia decadendo) e prima ancora di quella del padre, adesso deceduto; il CAF, infatti, mi aveva avvertito circa il fatto che mi avrebbero decurtato le mensilità percepite dalla mia ragazza, ma non mi hanno detto niente riguardo al padre.

Spero in una vostra risposta.

Cordiali saluti

Il comma 6 dell’articolo 3 del Decreto legge 4/2019 stabilisce che Il Rdc é riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste dalla normativa e comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.

Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Ora, ipotizzando che un componente X del nucleo familiare abbia fruito del reddito di cittadinanza per x mesi e l’altro Y abbia fruito del reddito di cittadinanza per y mesi, se la somma x + y è pari a 18, il reddito di cittadinanza del nucleo familiare formato dall’unione di x e y si ferma per un mese e ripropone la domanda di RDC per i successivi 18 mesi.

Si tratta di una interpretazione della norma che l’INPS può legittimamente applicare in base al comma 15 ter, articolo 7 del decreto legge 4/2019 che affida all’Ispettorato dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) l’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio.

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9 Marzo 2021 · Genny Manfredi

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