Reddito di Cittadinanza (RdC) e mancata presentazione del beneficiario alla convocazione del Centro per l’Impiego (CPI) – Conseguenze » Congruità dell’offerta, rifiuto ad accettare un’offerta congrua e revoca del beneficio: le regole a partire da gennaio 2022

Rifiuto ad accettare un'offerta congrua e revoca del beneficio: le regole a partire da gennaio 2022












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Sono percettore di RDC e per la giornata odierna ero stato convocato dal centro per l’impiego, competente per il luogo in cui risiedo, per la registrazione dei miei dati, ieri, ho inviato un email al centro per l’impiego, specificando che per la giornata odierna non mi sarei presentato perché avevo un colloquio presso un supermercato fuori città. Oggi, ricevo una telefonata da un addetto del collocamento, che mi ha riferito: “fatti suoi per il suo comportamento, noi non leggiamo le email”. Potrei perdere il beneficio o altro?

Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro: una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).

La mancata risposta alla convocazione equivale al rifiuto di una offerta congrua: se un percettore del reddito di cittadinanza rifiuta per due volte un’offerta di lavoro ritenuta congrua, si perderà il diritto al beneficio; con il rifiuto della prima offerta congrua, invece, l’importo mensile, inizialmente spettante al beneficiario, verrà ridotto di 5 euro.

Da ricordare che nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta per una sede di lavoro situata entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta; decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta; in caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

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30 Giugno 2022 · Roberto Petrella

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