Reddito di Cittadinanza (RdC) per coniuge con assegno di mantenimento mensile ottenuto a seguito di separazione legale e quota percepita una tantum come frutto della divisione del patrimonio mobiliare matrimoniale, privo di patrimonio immobiliare

Il giudice della separazione adito dal coniuge obbligato potrebbe ottenere riduzione dell'assegno a causa del RdC percepito dal coniuge beneficiario












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Mia madre sta per separarsi legalmente da mio padre con la procedura consensuale: l’accordo di separazione prevede la corresponsione da parte di mio padre a mia madre di una cifra una tantum di 15.000 euro, frutto della divisione del patrimonio mobiliare (titoli, buoni, investimenti) posseduti in comunione dei beni (cifra da versare tramite bonifico non appena si sarà perfezionata la separazione), e di un assegno di mantenimento di 650 euro al mese (da versare sempre con bonifico). In vista di ciò, mia madre ha acquistato una carta di credito con iban per poter ricevere sia la cifra una tantum sia il mantenimento mensile.

Per dare un quadro completo della situazione, occorre dire che mia madre, dopo la separazione, vivrà da sola (non c’e nessun altro nel nucleo familiare); non ha alcun reddito “proprio” (mantenimento a parte); non percepisce pensione (ha “solo” 60 anni) né emolumenti di altro tipo; non ha alcun patrimonio, né immobiliare né mobiliare (al di là chiaramente dei 15.000€ che riceverà in seguito a separazione); vive in affitto, pagando un canone di locazione di 400€ mensili; non possiede i “beni durevoli” indicati dalla normativa sul rdc (auto, moto, ecc.).

Vi chiedo se mia madre possa fare domanda per ricevere il reddito di cittadinanza (non appena si sarà perfezionata la separazione).

In particolare, 2 sono le questioni che volevo porre:

1. Gioca un “ruolo”, e quale, la cifra di 15.000 euro che mia madre riceverà in un’unica soluzione, tramite bonifico, non appena si sarà perfezionata la separazione, quindi prima dell’invio della domanda di rdc, che non può essere fatta se prima mio padre non esce dal nucleo familiare?

È considerato un bonifico come gli altri oppure, trattandosi di una cifra avuta in seguito a separazione con la divisione del patrimonio mobiliare comune, ha una “natura” e riceve un “trattamento” diversi?

In ogni caso, verrà considerato ai fini della valutazione della richiesta di rdc e farà salire il patrimonio mobiliare oltre la soglia dei 6000€, determinando il rigetto della domanda?

Se così dovesse essere, mia madre potrebbe trasferirli a terzi (magari a me), liberandosene, per poi fare la richiesta subito dopo ed accedere al beneficio? Sarebbe una strada praticabile?

(Considerando che anche poche centinaia di euro potrebbero essere preziose per lei vista l’oggettiva situazione di disagio economico cui va incontro dopo la separazione)

2. Per quanto riguarda il calcolo del beneficio (se dovesse essere accettata la domanda, risolta la questione dei 15.000€), si terrà conto solo della situazione reddituale del 2020, anno di riferimento dell’ISEE 2022, o anche del fatto che mia madre percepirà, al momento della domanda e nei mesi successivi, 650€ ogni mese, un po’ come fosse un reddito da lavoro?
(Posto che anche in quest’ultimo caso dovrebbe rientrare nella soglia reddituale prevista: in proiezione 650€ * 12 mesi = 7800€, a fronte di una soglia per nucleo familiare con una sola persona in affitto pari a 9360€)

Prima di presentare domanda finalizzata ad ottenere il Reddito di Cittadinanza (RdC), oppure – in corso di fruizione del beneficio – entro il 31 gennaio di ogni anno, il nucleo familiare interessato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

In relazione a tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, la DSU/ISEE contiene dati auto dichiarati da chi la sottoscrive, ed i dati estratti dall’anagrafe patrimoniale gestita dall’Agenzia delle Entrate.

In riferimento a questi ultimi, particolare rilevanza assumono, ai fini del RdC, il saldo o la giacenza media di conto corrente (o di carta di credito con IBAN) al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui viene presentata la DSU, che, spesso, e nella fattispecie in particolare, rappresenta l’unico indicatore della consistenza del patrimonio mobiliare del richiedente. In altre parole, gli accrediti su rapporti (conto corrente o carte di credito con IBAN) intestati al richiedente RdC giocano un ruolo esiziale per l’accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza e per evitare, successivamente, la revoca del beneficio.

Ora, l’articolo 2 (beneficiari) comma 1, lettera b, numero 3, del decreto legge 4/2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza) stabilisce che requisito per accedere al RdC è, nel caso specifico di nucleo familiare composto da un solo componente non disabile, detenere un patrimonio mobiliare non superiore a seimila euro.

Dunque, nell’ipotesi che la domanda RdC venisse presentata nel corso del 2022, potrebbe costituire motivo di diniego del beneficio, un patrimonio mobiliare detenuto al 31 dicembre 2020 superiore a seimila euro, e potrebbe rappresentare motivo di revoca, in corso di fruizione del beneficio, un patrimonio mobiliare, superiore a seimila euro, detenuto al 31 dicembre di un qualsiasi anno successivo al 2020.

Il rispetto del requisito relativo al patrimonio mobiliare, come peraltro accennato nel quesito 1, potrebbe essere gestito, per il 2022 e per gli anni successivi, con il trasferimento immediato degli importi accreditati sul conto corrente (o sulla carta di credito con IBAN) del richiedente RdC, verso conti correnti intestati a soggetti terzi fiduciari.

Ammesso, dunque, che i requisiti relativi al patrimonio mobiliare risultassero rispettati per il 2020 ed il 2021, il coniuge separato che percepisce assegno di mantenimento, che appartiene ad un nucleo familiare formato esclusivamente da sé stesso, e che risiede in locazione, potrà vedersi accolta dall’INPS la domanda finalizzata a fruire del reddito di cittadinanza.

Ammesso, anche, che i requisiti relativi al patrimonio mobiliare risultassero rispettati per il 2022 e per gli anni successivi, il coniuge separato che percepisce assegno di mantenimento e che risiede da solo in locazione, potrà vedersi non sottoposto a revoca dall’INPS il reddito di cittadinanza che gli fosse stato accordato nel 2022.

Considerato che l’importo massimo RdC percepibile dal nucleo familiare formato da una sola persona che vive in locazione con contratto registrato presso Agenzia delle Entrate è pari a 9360 euro, nel 2022 e nel 2023 , il coniuge separato che percepisce assegno di mantenimento, che appartiene ad un nucleo familiare che non ha altri componenti e che è titolare di un contratto di locazione con canone superiore o uguale a 280 euro/mese, percepirà mensilmente, a titolo di RdC, un importo pari a 780 euro mese.

Infatti, il decreto legge 4/2019 prevede l’obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza, per le attività lavorative subordinate, autonome e d’impresa avviate al momento, o appena dopo, la presentazione della domanda, ma non rilevate nell’ultimo ISEE. Di tali attività è necessario tenere conto ai fini della determinazione dell’importo della prestazione. Nulla è previsto se, invece, dopo la domanda di reddito di cittadinanza, il richiedente dovesse cominciare a percepire un assegno di mantenimento: questo per rispondere, in qualche modo, al quesito numero 2, nella parte in cui giustamente si intuisce espressamente che l’assegno di mantenimento andrebbe equiparato ai fini RdC, ad un reddito da lavoro. Evidentemente questo aspetto è sfuggito al legislatore.

Nel 2024 il RdC subirà una decurtazione, ferme restando tutte le altre condizioni (residenza in unità abitativa locata e numero di componenti del nucleo familiare): se indichiamo con RAM la somma percepita nel corso del 2022 a titolo di assegno di mantenimento, l’importo mensile del RdC sarà dato da (9360 – RAM)/12.

Nel 2025 e negli anni successivi l’importo RDC scenderà a (9360 – 7800)/12 = 130 euro mese, dal momento che il RAM percepito nel secondo anno precedente sarà uguale a 7800 euro.

Da considerare, infine, che, secondo recente orientamento di giurisprudenza, il coniuge separato obbligato ad erogare l’assegno di mantenimento potrebbe presentare al giudice della separazione la richiesta di adeguamento dell’assegno di mantenimento stesso in considerazione del reddito di cittadinanza che, eventualmente, risultasse percepito dal coniuge mantenuto nel corso degli anni.

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19 Febbraio 2022 · Genny Manfredi

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