Mancato pagamento assegno mantenimento post divorzio – E’ reato?

Assegno di mantenimento, assegno di mantenimento o divorzile per coniuge e figli, separazione personale dei coniugi e divorzio












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Sono una mamma divorziata che sta vivendo un inferno a causa del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento dopo il divorzio da mio marito

Infatti, pur essendo stato obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, il signore se ne frega, facendo vivere me e mia figlia nella miseria.

Ho letto sul giornale stamattina che il mancato pagamento dell’assegno divorzile disposto in sede giudiziale può configurare un reato.

E’ vero? Sapete dirmi come ed in che modo?

E’ vero, adesso il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento o di quello divorzile potrà configurare un reato per il coniuge obbligato che non adempie.

Ne avevamo già discusso in questo articolo: recentemente, la Cassazione aveva parlato chiaro in materia di assegno di mantenimento, nel divorzio, ed il reato che ne scaturiva qualora non fosse onorato.

La materia, però, era disciplinata esclusivamente dall’articolo 570 del codice penale: era reato solamente far mancare i mezzi di sussistenza ai figli, come il cibo o il vestiario.

E la giurisprudenza di legittimità aveva fatto già le sue considerazioni, caso per caso, interpretando la legge.

Ora, però, è più ufficiale che mai: il 6 aprile 2018 entra infatti in vigore l’articolo 570 bis del codice penale che punisce con la multa sino 1.032 euro e con il carcere sino a un anno chi si sottrae agli obblighi economici derivanti dalla separazione, dal divorzio o dai provvedimenti che regolano i rapporti tra genitori per figli nati fuori dal matrimonio.

Come accennato, fino ad ora, perché si configurasse un reato, andava provato lo stato di bisogno del destinatario dell’assegno ed era il giudice a decidere in maniera discrezionale (il che avveniva più facilmente in presenza di figli minorenni).

Ma non è mai stato semplice provare che l’avente diritto non poteva andare avanti con i propri soldi. E se il coniuge pagava solo parzialmente, riusciva facilmente a evitare una sanzione che era solo di carattere economico.

Ora non ci sono più dubbi sul fatto che il non pagare costituisce reato.

E da questo momento, se non si dimostra l’assoluta impossibilità di pagare si può essere condannati. A meno di una patologia che renda inabili al lavoro, quindi, del fallimento della propria banca, o di licenziamento, il giudice dovrà imporre che la somma stabilita per la cura e l’istruzione dei figli (e della moglie) venga corrisposta in maniera continua e regolare.

Chi non paga, va detto, non andrà subito in carcere:

Dopo la prima condanna scatterà il beneficio della sospensione condizionale della pena. Diciamo che la legge serve da ammonimento.

E dopo più sentenze, il carcere è un rischio concreto.

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6 Aprile 2018 · Genny Manfredi

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