Reddito di Cittadinanza (RdC) e contratto di locazione della casa di abitazione cointestato fra nuclei familiari diversi

Per non complicare le cose, si suggerisce di stipulare solo contratti di locazione mono intestati per una parte specifica dell’unità abitativa












Da un anno sono percettore di Reddito di Cittadinanza (RdC) e condivido una casa con altri inquilini: il mio contratto d’affitto è relativo alla sola mia camera, quindi ricevo il rimborso per affitto pari a quanto pago, ma fra un mese cambierò casa e la proprietaria non potrà fare un contratto solo per la mia stanza, ma farà contratto cointestato con l’altro inquilino. In questo caso potrò continuare a prendere rimborso affitto da RDC?

Innanzitutto bisognerebbe analizzare come verrà attribuita la residenza ai cointestatari del contratto di locazione: trattandosi di un’unica unità abitativa, il Comune a cui viene richiesta la residenza, potrebbe formare un’unica famiglia anagrafica per i cointestatari del contratto di locazione, anche se il primo richiedente ottenesse la residenza in base al contratto di locazione e gli altri lo ottenessero come ospiti del primo, senza rapporti interpersonali di parentela. A fronte di situazioni anomale, e comunque non standard, ciascun Comune segue proprie prassi (o. meglio, applica le interpretazioni della legge a cura dell’addetto allo sportello).

Anche nell’ipotesi che i cointestatari dell’unico contratto di locazione riuscissero ad ottenere la residenza come nuclei familiari formati da un unico soggetto, sorgerebbero successivamente problemi nella compilazione, per il cointestatario che ne avesse bisogno, della DSU, laddove nel relativo modulo è prevista l’indicazione del contratto di locazione cointestato, ma solo nell’ambito del medesimo nucleo familiare, tanto è vero che l’unico dato quantitativo compilabile è relativo al canone annuale della locazione previsto dal contratto e non alla singola quota spettante a ciascuno dei cointestatari.

Lo stesso articolo 3 (Beneficio economico), comma 1, lettera b) del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza – RdC) dispone che il beneficio economico del RdC, comprende anche una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, fino ad un massimo di euro 3 mila e 360. Evidentemente non è stata prevista, in sede normativa, la casistica dei contratti di locazione cointestati fra nuclei familiari diversi.

In conclusione, per non complicare la situazione in prospettiva, non solo per quel che riguarda il diritto a percepire la componente affitto del reddito di cittadinanza, ma anche, e soprattutto, in riferimento alla formazione della famiglia o delle famiglie anagrafiche che verranno a definirsi presso l’unità abitativa con contratto di locazione cointestato – e di conseguenza in riferimento al diritto di percepire il Reddito di Cittadinanza (RdC) anche nella sola componente base ad integrazione del reddito familiare – si suggerisce di stipulare esclusivamente contratti di locazione mono intestati per una parte specifica dell’unità abitativa.

La vita è già complicata di per sé, non complichiamocela ulteriormente.

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14 Maggio 2022 · Genny Manfredi