Sinistri stradali: per il risarcimento danni al compagno della vittima devono sussistere stati di legami affettivi elevati. Affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. E che quindi vanno risarciti solo i legami affettivi connotati, appunto, dalla stabilità della relazione. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 46351/14. Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, ai familiari della vittima di un sinistro stradale va corrisposto il risarcimento danni solo se si tratta di legami affettivi elevati. Dunque, nel caso di un fidanzamento, ad esempio, il risarcimento danni è dovuto, ma solo se si riesce a dimostrare la convivenza stabile. Secondo l'orientamento normativo e giurisprudenza consolidata, infatti, è nota l'equiparazione dei rapporti di convivenza ai matrimoni, ...