Ravvedimento Operoso in materia di Tarsu/Tasi

Accertamento per TASI TARI TARES IMU TARSU TIA ICI, iuc tasi tari tares imu tarsu tia












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A suo tempo abbiamo inviato una dichiarazione con la quale abbiamo comunicato che i mq di un box/garage C2 Classe 7 erano 20: in data 05/03/2018 il Comune ci ha inviato una richiesta di Comunicazione dei dati Catastali identificativi presso cui è attivato il servizio rifiuti solidi urbano (Articolo 1 Commi 332, 333 3 334 – Legge 311/2004 e successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 194022/2007. Dietro questa richiesta abbiamo verificato e rilevato che i mq erano 42 cosi come quelli indicati in Catasto.

Tramite un modulo allegato abbiamo inviato la comunicazione con la rettifica da 20 a 42 mq. A questo punto mi chiedo, visto che ancora non è arrivato l’accertamento, è possibile utilizzare l’Istituto del Ravvedimento Operoso per gli anni dal 2014 al 2018, evitando quindi di pagare per ogni anno l’intera Sanzione del 30%?

Per quel che attiene l’omesso o insufficiente versamento del tributo locale dovuto per lo smaltimento dei rifiuti (sia esso TARSU, TARI o TARES) è prevista, dalla normativa vigente e limitatamente a quanto possa interessare nel contesto riportato, la possibilità di ravvedimento operoso lungo o di ravvedimento operoso lunghissimo.

Si può aderire al ravvedimento operoso lungo a partire dal dal 91° giorno in cui è stata presentata dichiarazione infedele fino a che non sia decorso un anno.

Si può aderire al ravvedimento operoso lunghissimo senza alcun limite di tempo decorrente dalla data in cui è stata presentata dichiarazione infedele se, e solo se, la mendace dichiarazione non sia stata già constatata o non sia iniziato l’accertamento d’ufficio.

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

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13 Gennaio 2019 · Andrea Ricciardi

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