Rateizzazione del debito esattoriale per evitare iscrizioni ipotecarie sui beni immobili di proprietà del debitore inadempiente

Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione fino all'eventuale rigetto












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Venerdì prossimo ho l’appuntamento presso ufficio l’agenzia delle entrate per un debito vecchio: l’intento è quello di rateizzare un debito affinché non iscrivono ipoteca su un immobile. L’immobile nei prossimi mesi sarà venduto a terzi e vorrei sapere in che modo si può evitare che l’ente creditore iscriva qualsiasi cosa. Leggo nel forum che se vi è ipoteca, L’immobile si può vendere comunque, e che l’importo andrà versato al creditore e l’eccesso del prezzo, va al debitore. Per evitare che i soldi vadano al creditore (quindi evitando ipoteche o pignoramenti), c’è qualche escamotage?

L’articolo 19 (Dilazione del pagamento) del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), al comma 1 quater stabilisce che, a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta o della decadenza del beneficio per omesso pagamento delle rate alla scadenza:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Come accennato il beneficio decade, per le rateizzazioni presentate a partire dal 16 luglio 2022, con il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

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1 Aprile 2024 · Annapaola Ferri

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