Rateizzazione del debito fiscale con Agenzia delle Entrate





Il debitore può pagare una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva: tuttavia, ci saranno ulteriori interessi di mora da pagare





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Avendo rateizzato una cartella esattoriale per debiti Irpef in 6 rate (1 ogni 3 mesi), vorrei chiedervi quanto tempo ho per pagarla dopo la scadenza: per esempio, questa rata scade il 30 giugno e la prossima il 30 settembre, mi pare di ricordare che mi avessero detto che c’è comunque tempo per il pagamento entro la scadenza della rata successiva, quindi quella che scade il 30 giugno avrei tempo fino al 29 settembre, quella che scade il 30 settembre entro il 29 dicembre e così via. Vi risulta?
Ho provato a chiamare la sede dell’Agenzia delle entrate ma purtroppo non mi risponde nessuno.

Ipotizziamo un contesto verosimile di rateizzazione del debito con Agenzia delle Entrate, a seguito di un accertamento immediatamente esecutivo iscritto a ruolo, ma non ancora affidato, per la riscossione coattiva, ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia). Però, nell’ipotesi formulata, esiste un evidente contrasto con il contenuto del quesito, dal momento che non ci sarebbe stata alcuna emissione di cartella esattoriale.

Se le cose stanno così, allora le affermazioni di chi ha posto la domanda trovano parziale riscontro: infatti, la decadenza dalla rateizzazione può intervenire:

– quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)
– per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10 mila euro
se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Tuttavia, i ritardi nei versamenti alla scadenza (quando cioè si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva) vengono sanzionati con la richiesta di versamento di ulteriori importi per interessi di mora.

In altre parole, pagando una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva, la rateizzazione non decade, ma alla fine del piano di rateizzazione ci saranno da pagare ulteriori importi riconducibili agli interessi di mora (non trascurabili) per i versamenti effettuati in date differite rispetto alle scadenze originariamente fissate.

STOPPISH

28 Giugno 2023 · Paolo Rastelli

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