Quota pensione pignorabile per assegno ALIMENTARE non corrisposto dal coniuge obbligato

Crediti alimentari, pignoramento pensione












Un esempio per capire la quota pignorabile su un’assegno pensionistico di 1000 euro per debito di natura alimentare: 1000 – 750 (nuova soglia) = 250 cui il creditore può ottenere ?
É corretto?

Per crediti di natura esattoriale o ordinaria, il creditore può pignorare solo il 20% della parte eccedente il minimo vitale, che nel 2019 è pari a 687 euro, essendo stato fissato in 458 euro l’importo massimo dell’assegno sociale. Ricordiamo che il minimo vitale è uguale ad una volta e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale.

In pratica, per crediti di natura esattoriale o ordinaria, la quota prelevabile per pignoramento sarebbe pari al 20% di (1000 – 687) euro, ovvero il 20% di 313 euro, che dà 62,6 euro.

Purtroppo, l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

Il terzo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che, per crediti alimentari, la quota pignorabile è stabilita nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Concludendo, per crediti alimentari il pignoramento può estendersi, ove il presidente del tribunale volesse essere severo al massimo, fino a 313 euro. Ovviamente, nell’ipotesi che sul rateo di pensione non insistano altri pignoramenti concorrenti per crediti di natura diversa da quella alimentare e non siano in corso cessioni del quinto.

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5 Luglio 2019 · Tullio Solinas