Quando si fa il protesto su tratta non accettata?

Il debitore/trattario diventa obbligato a solo se accetta il titolo, e quindi solo in questo caso la cambiale tratta non pagata può essere protestata












A breve devo ricevere delle tratte: se il debitore non le accetta quando posso far scattare il protesto per mancata accettazione? Appena le ho oppure a scadenza?

Il debitore/trattario diventa obbligato al pagamento solo se accetta il titolo, e quindi solo in questo caso può essere protestato in caso di mancato pagamento per poi subire azioni di recupero dirette.

Il protesto per mancata accettazione, come quello per mancato pagamento, e’ un atto autentico che dev’essere levato da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato dopo che e’ stata constatata la mancata accettazione.

Il protesto per mancata accettazione, deve essere levato nei termini fissati dalla presentazione all’accettazione. Sicuramente non alla scadenza del pagamento dal momento che, con la mancata accettazione, il trattario non è tenuto al pagamento della cambiale.

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23 Ottobre 2017 · Simone di Saintjust