Quando il creditore rifiuta il pagamento nel pignoramento immobiliare

Il debitore può chiedere di sostituire beni e crediti pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore, spese ed interessi












Ho un pignoramento immobiliare iniziato da un creditore per canoni di locazione non pagati. Successivamente si è inserito un altro condominio per oneri condominiali non pagati con 2 sentenze: una passata in giudicato ed un decreto ingiuntivo opposto ma provvisoriamente esecutivo.

Quindi si è inserita anche Equitalia. La casa intanto è all’asta per marzo.

Contro il primo creditore ho una causa per le migliorie apportate all’appartamento. La causa è ben avviata.

Ho offerto al primo creditore la somma che lui ha chiesto nella sua precisazione dei crediti tranne i compensi per l’esecuzione perché il giudice non glie li ha ancora liquidati.

Il creditore rifiuta perché dice che se non chiudo l’altra procedura non accetta il pagamento.

Ho provveduto a fare l’offerta reale e sono in attesa dell’esito dall’ufficiale giudiziario.

In caso di rifiuto cosa devo fare? Il secondo creditore, in caso che riesco a fare uscire il primo creditore dalla procedura, deve surrogarsi e dare impulso alla procedura oppure la vendita va avanti ugualmente?

In qualsiasi momento anteriore alla vendita o l’assegnazione il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

La conversione del pignoramento è un diritto del debitore, ed il creditore non ha la facoltà di condizionarne l’accettazione al pagamento di somme già riconosciutegli in altri procedimenti, seppur con sentenze passate in giudicato.

Quindi, volendo integrare l’offerta al creditore procedente con le spese di esecuzione già da questi anticipate, le resterà da fare i conti con il solo creditore intervenuto.

Infatti, il codice di procedura civile (articolo 493, terzo comma) dispone che ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

Inoltre, nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione, conversione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione da parte del creditore intervenuto (Cassazione sentenza numero 11090/14).

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16 Dicembre 2014 · Piero Ciottoli