Proposta di accordo transattivo a saldo stralcio

La prima cosa da fare, per evitare truffe, è verificare che il soggetto che propone la transazione a saldo stralcio sia legittimato a riscuotere


DOMANDA

E’ ormai un anno che non pago più la rata di un finanziamento e non rispondo più alle solite chiamate dell’agenzia del recupero crediti a cui è stata affidata la mia pratica.

Improvvisamente, tramite email, mi è stato proposto, senza che io l’abbia chiesto, un saldo e stralcio che io potrei gestire molto facilmente, anche perchè sarebbe da pagare ratealmente. chiedo cortesemente quale documentazione dovrei avere per essere sicuro che pagando il dovuto io sia certo che la pratica sia effettivamente estinta.


RISPOSTA

La prima cosa da fare, per evitare sempre possibili truffe, è verificare che il soggetto che propone la transazione a saldo stralcio della posizione debitoria in essere, sia legittimato a riscuotere: in parole semplici il creditore proponente deve produrre e consegnare al debitore, in copia autenticata, la sequenza dei passaggi della titolarità del credito fra i vari concessionari, che nel tempo, si sono succeduti nella titolarità del credito che ci si accinge a transare.

Una volta acquisita la certezza che il proponente sia legittimato a riscuotere, sarebbe buona norma verificare la vantaggiosità dell’offerta, nel senso che l’importo del debito preteso risulti minore di quanto effettivamente dovuto in termini di legge: basterà chiedere un estratto conto con il conteggio relativo al debito originario con applicazione degli interessi moratori calcolato, inutile scriverlo, senza anatocismi di sorta (gli interessi vanno applicati esclusivamente prima di ogni passaggio da concessionario al successivo, per ogni anno in cui il concessionario è risultato creditore).

Una volta accertato che il proponente sia legittimato a riscuotere e che l’importo preteso sia vantaggioso e sensibilmente inferiore a quello che sarebbe nominalmente dovuto, deve essere posta la massima attenzione alla forma della liberatoria che dovrà essere rilasciata al debitore. Il creditore dovrà dichiarare che il denaro, versato a seguito della transazione, dovrà essere inteso come saldo dell’originale obbligazione e che egli esplicitamente rinuncia, ex articolo 1236 del codice civile, al debito residuo costituito dalla differenza fra quanto effettivamente dovuto dal debitore e quanto quest’ultimo versa con bonifico a perfezionamento dell’accordo intercorso con il creditore.

Questo è quanto. Come sempre, con l’offerta di un accordo vantaggioso da concludere in tempi stretti, del tipo prendere o lasciare, il proponente tenterà di eludere la produzione della documentazione richiesta dal debitore. Quest’ultimo valuterà se insistere o meno, consapevole che, senza la documentazione probante l’avvenuta estinzione del debito originario, come il buon senso raccomanda e la legge prevede, egli potrebbe risultare vittima di una truffa e/o che, un domani, altri creditori potrebbero esigere da lui quanto oggi egli ritiene, a torto, di aver risparmiato.


8 Gennaio 2026