Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento












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Volevo chiedere gentilmente se le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere proposte su un debito con Equitalia, ovviamente con esclusione delle tipologie di debiti non ammessi (IVA e ritenute d’acconto).

Inoltre, vorrei chiedere ancora tali procedure debbano coinvolgere la prima e unica casa – specificando che questa è adibita ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia – oppure se questa può rimanere esclusa, visto che comunque non sarebbe soggetta a pignoramento.

Eventuali pareri sull’eventuale possibilità di trovare l’accordo con Equitalia – basati su casi concreti a parte quello degli 87 mila euro che si trova facilmente su internet – sarebbero utili.

Equitalia riscuote per conto della PA: quindi la composizione della crisi da sovraindebitamento può coinvolgere il creditore per cui Equitalia agisce.

Oltre ai debiti per IVA e quelli relativi a ritenute d’acconto effettuate e non versate, va precisato che sono esclusi dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche i debiti riconducibili a sanzioni amministrative.

La legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento è molto articolata e complessa: svolgono un ruolo fondamentale le somme in gioco, i beni posseduti dal debitore, l’obiettivo che egli si prefigge. Se il debitore è un consumatore possono essere tre le strade da percorrere.

La prima (accordo con i creditori) prevede il necessario consenso dei creditori relativi almeno al 60% dell’esposizione debitoria. E’ evidente che in questa ipotesi sarà difficile pervenire ad una soluzione transattiva con la PA: se è vero che la prima casa è impignorabile è anche vero che si può iscrivere ipoteca ed impedire al debitore di alienarla senza pagare il dovuto. Il più delle volte è la rateazione l’unica chance per chi ha debiti di natura esattoriale.

L’alternativa è il piano di ristrutturazione del consumatore. In questo caso è il giudice ad approvare o meno la proposta di ristrutturazione del debito. Ma, è assai difficile che il giudice omologhi un piano che punti solo ad abbattere l’importo dovuto o a dilatare i tempi di rimborso, lasciando la casa di proprietà al debitore.

Infine c’è la possibilità di liquidazione volontaria del patrimonio: potrebbe sembrare un’opzione da scartare a priori, ma ha un vantaggio che può essere discriminante in determinate situazioni: la possibilità di ottenere l’esdebitazione. Basti pensare a quanti, in passato, hanno subito l’espropriazione di tutti i beni di proprietà, restando comunque debitori per ingenti somme.

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27 Maggio 2015 · Ornella De Bellis

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