Problema con l’acquisto di una macchina usata

Per contestare i vizi occulti del veicolo venduto esistono due strade: ricorso al giudice per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto


DOMANDA

Vorrei ricollegarmi ad una vecchia domanda che avevo postato tanti mesi fa qui sul sito.
La questione è la seguente: nel mese di luglio 2024, acquistai un veicolo usato presso una concessionaria, la quale mi fornì una garanzia di 12 mesi ecc. il giorno stesso del ritiro mi accorgevo del malfunzionamento del climatizzatore del veicolo, fatta presente la cosa al concessionario, lo stesso mi mandava da diversi elettrauti i quali nessuno di loro sapeva diagnosticare il problema. Stufo di fare avanti e indietro, mi sono recato presso un’officina autorizzata di mia conoscenza e su consiglio del mio avvocato ho fatto fare un preventivo dall’officina, siccome il concessionario non rispondeva alle PEC dell’avvocato, il legale mi consigliava di sistemare il danno a mie spese. Ad oggi, la concessionaria risponde al legale dicendo in poche parole che loro non pagano e che mi sarei dovuto rivolgere all’assistenza della garanzia, solo che la garanzia non copre questo tipo di problema. Assunto un nuovo legale, mi sconsiglia di fare ricorso con il giudice di pace perché il danno è stato riparato, voi cosa mi consigliate?


RISPOSTA

L’operatività della garanzia per vizi riscontrati dopo l’acquisto è sottoposta a stretti termini di decadenza e prescrizione: rispettivamente, sotto il primo profilo, il compratore ha l’onere di denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, ex articolo 1495 del codice civile.

Il Codice del Consumo prevede rimedi primari (riparazione e/o sostituzione) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene ma, anche nel caso in cui questo sia possibile e non eccessivamente oneroso, ma il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità. La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole (15 giorni) e senza notevoli inconvenienti (vettura di cortesia). Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 3695/2022.

Per la giurisprudenza, inoltre, il consumatore, scaduto il termine congruo (normalmente, quindici giorni) per la sostituzione e/o la riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente (ad esempio, l’impossibilità di svolgere la propria attività ad un agente di commercio), può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità (Cassazione 10453/2020).

Ci sorprende che il precedente avvocato abbia suggerito al compratore di riparare l’auto a proprie spese, dal momento che le uniche alternative previste dalla legge sono la riparazione a spese del venditore, la riduzione del prezzo versato o la risoluzione del contratto. A nostro giudizio, a questo punto, al compratore conviene tenersi il veicolo riparato senza tentare improbabili ricorsi che arricchiscono solo lo Stato con il contributo Unificato e i legali che si offrono di assistere il ricorrente, pur sapendo che le chances di vittoria nel contenzioso sono esigue, ma senza rinunciare alla propria parcella o condizionandone il pagamento all’esito positivo della controversia.


22 Dicembre 2024 - Giovanni Napoletano

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