Pignoramento della pensione che eccede il minimo vitale

Minimo vitale, pignoramento pensione












Percepisco una pensione netta di euro 1500 e di cui pago un prestito quinto di euro 230 e quindi rimangono circa 1250 euro . Tra qualche mese subirò un pignoramento della pensione per un prestito personale che non ho potuto onorare per motivi vari. Considerando il minimo vitale per legge e quantificando il restante pignorabile gravato da importo come quinto, quale somma potranno pignorare?

L’importo massimo dell’assegno sociale ammonta attualmente a 453 euro: il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà, e, dunque, si aggira intorno ai 680 euro.

La parte pignorabile della pensione è quella che eccede il minimo vitale impignorabile, cioè 1500 – 680 = 820, il cui 20% (il quinto) risulta uguale a 164 euro.

La somma della rata mensile della cessione del quinto e del pignoramento non supera la metà dello stipendio e quindi il prelievo pignorabile non subisce ulteriori riduzioni e resta fissato in 164 euro.

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9 Dicembre 2018 · Ludmilla Karadzic

Sottolineo che la trattenuta 230 euro rientra in ORDINARIO e quella che ci sarà è anche di natura ORDINARIA. Credo che sulla parte monte pignorabile si deve sottrarre la trattenuta esistente poi conteggiare il 20% sul monte pignorabile 820 – 230 = 590 – 20% = 118 euro la quota da trattenere

Se la trattenuta di 230 euro serve un prestito per cessione del quinto, allora essa non incide sulla capienza del pignoramento, se non a posteriori. Una volta calcolato il 20% della parte eccedente il minimo vitale della pensione percepita (considerata al lordo della trattenuta per cessione del quinto e al netto degli oneri fiscali) il giudice verifica se la quota pignorabile così calcolata, sommata alla rata per cessione del quinto (e ad eventuali altri prelievi per pignoramenti concorrenti) supera la metà della pensione. In questo caso decurta la quota pignorabile di quanto necessario affinché questa, sommata alla rata per cessione del quinto (e ad eventuali altri prelievi per pignoramenti concorrenti) risulti uguale alla metà della pensione (considerata al lordo della trattenuta per cessione del quinto e al netto degli oneri fiscali).

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10 Dicembre 2018 · Simone di Saintjust