DOMANDA
Abbiamo deciso di farci stilare un preventivo per i mobili e materassi del mio appartamento ed allora ho chiesto due preventivi, uno presso un mobilificio e l’altro presso rivendita di materassi: entrambi si sono resi disponibili a redigerlo, ma, mi hanno fatto presente che il preventivo è vincolante: ossia l’azienda e il cliente lo sottoscrivono e il cliente è vincolato all’acquisto nei tempi utili per legge: 30 giorni dal rilascio. Ora, il quesito che vorrei porre è questo: è tutto vero quello che le due rivendite hanno affermato sul vincolo dell’acquisto dopo il preventivo ovvero di una penale se non concretizzato l’acquisto?
RISPOSTA
Per dirimere la questione non è necessario un parere legale: l’articolo 1326 del codice civile dispone chiaramente che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta (ovvero il preventivo) ha conoscenza dell’accettazione della controparte (il potenziale cliente).
In altre parole, il preventivo è solo una proposta commerciale che deve essere sottoposta all’accettazione del potenziale cliente, il quale può rifiutarla cestinandola oppure può sottoscriverla per accettazione consegnandone copia al proponente. Solo in tale ultima ipotesi nasce l’obbligo di adempimento sia per il cliente (in merito al pagamento della prestazione e dei materiali così come riportati in preventivo) che per il proponente (in merito a fornire la prestazione e i materiale ai costi preventivati).
Se il proponente non intende procedere gratuitamente alla redazione del preventivo, deve ugualmente presentare, al potenziale cliente che ne fa richiesta, una proposta commerciale che stabilisce i costi dettagliati dello stesso, magari anche prevedendone il pagamento solo in caso di mancato perfezionamento del contratto (mancata accettazione del preventivo). Ma deve essere sempre il potenziale cliente ad accettare la proposta controfirmandola per accettazione (in pratica il potenziale cliente deve accettare anche il preventivo dei costi per la redazione del preventivo).
Ogni altro comportamento o pretesa in assenza della firma per accettazione della proposta presentata al potenziale cliente (o dei costi connessi in previsione della redazione della stessa), può integrare gli estremi per i reati di truffa, o peggio, di estorsione a carico del proponente.
Concludendo, è sostanzialmente corretto quanto è stato riferito: se il potenziale cliente sottoscrive il preventivo redatto dal proponente, nascerà una obbligazione fra proponente e potenziale cliente e quest’ultimo, nella fattispecie, sarà obbligato all’acquisto dei mobili e materassi ai costi e alle condizioni previste nel preventivo. Ma se, e solo se, il potenziale cliente avrà sottoscritto (con la propria firma) il preventivo per accettazione, non in seguito (sia ben chiaro!) ad una semplice richiesta di redazione di un preventivo.
31 Agosto 2024 - Giovanni Napoletano
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