DOMANDA
Per problemi familiari non ho più pagato le rate del prestito di una finanziaria. sono stato pignorato e giustamente sto ripagando tramite trattenuta da parte dell’inps. avendo saputo che mia moglie ha ottenuto un prestito senza garanzie perché non lavora e non ha altri proventi, mi sono chiesto se dovesse succedere anche a lei di avere dei problemi nella restituzione del finanziamento avuto, io posso essere chiamato in causa, e avendo già un pignoramento mi accollerebbero contemporaneamente anche il suo. pongo questo quesito perché siamo separati di fatto ma non legalmente e non sarei in grado di supportare due pignoramenti insieme. ringrazio anticipatamente
RISPOSTA
Il coniuge non debitore risponde personalmente del credito insoddisfatto vantato nei confronti del coniuge che ha ottenuto il prestito non rimborsato nei termini se, e solo se, alla data del contratto di prestito ottenuto dal coniuge debitore inadempiente il regime patrimoniale adottato dai coniugi era di comunione dei beni.
In tale ipotesi, il creditore procedente del coniuge debitore inadempiente può richiedere al coniuge non debitore in comunione dei beni il 50% del credito insoddisfatto vantato nei confronti del coniuge debitore, qualora, tuttavia, i beni della comunione non siano sufficiente a soddisfare il credito insoddisfatto ed abbia avuto esito negativo qualsiasi tentativo di espropriazione coattiva dei beni personali del coniuge debitore.
Infatti, l’articolo 190 del codice civile stabilisce che i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali del coniuge non debitore, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione e i beni personali del coniuge debitore non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Va, infine, aggiunto che nell’ipotesi in cui il coniuge non debitore fosse chiamato a rispondere, con i propri beni personali (quale, ad esempio, il reddito percepito dal coniuge non debitore in qualità di lavoratore dipendente), della metà del credito non rimborsato dal coniuge debitore, l’articolo 545 del codice di procedura civile potrebbe venire in soccorso del coniuge non debitore sottoposto ad azione esecutiva in corso. Infatti la norma codicistica stabilisce che non è possibile applicare una doppia trattenuta, derivante da pignoramento per crediti insoddisfatti, sulla medesima busta paga, se entrambi i crediti azionati (quello in corso e quello incombente) sono della stessa natura (ordinari o esattoriali), come sembra essere nelle fattispecie. La seconda trattenuta sullo stipendio del coniuge non debitore, finalizzata a soddisfare metà del credito non rimborsato dal coniuge debitore, verrebbe allora differita al momento in cui la prima trattenuta risultasse estinta per integrale rimborso del primo credito azionato.
16 Luglio 2024 - Lilla De Angelis