Prestito non rimborsato, rinuncia all’eredità da parte del debitore e possibile impugnazione della rinuncia azionata dai creditori

Se Tizia rinuncia, l'eredità va ai figli di Tizia. Ma i creditori di Tizia potrebbero chiedere al giudice di rivalersi sui beni a cui Tizia ha rinunciato


DOMANDA

Mia moglie ha un debito con una finanziaria per un prestito non rimborsato,il debito è segnalato alla CR della banca d’italia come crediti messi a perdita.
Attualmente disoccupata, in seguito alla morte della madre vorrebbe rinunciare alla quota di un immobile ereditato insieme al padre e alla sorella.
Cosa comporterebbe questa scelta nei confronti del creditore?
Vi informo che abbiamo due figli maggiorenni e ad oggi il creditore non ha agito giudizialmente.
Grazie anticipate per le risposte.


RISPOSTA

Alla rinuncia all’eredità effettuata dal debitore inadempiente a favore dei suoi due figli in rappresentazione, i creditori potrebbero opporre l’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia), secondo il quale se il debitore rinuncia ad una eredità, danneggiando, così, i propri creditori, questi ultimi possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare e ad entrare in possesso dell’eredità in nome e in luogo del debitore rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti vantati nei confronti del rinunciante (o del defunto).
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia.


23 Novembre 2024 - Carla Benvenuto

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