Prescrizione della cartella esattoriale originata da sanzione amministrativa comminata dal Prefetto per assegni privi di copertura

Il termine di prescrizione di una cartella esattoriale originata da una sentenza, non dipende dalla tipologia della pretesa sottesa, ma è decennale


DOMANDA

Secondo il testo appresso riportato: per le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle comminate dal Prefetto ai sensi della legge 386/90 (come modificata dal decreto legislativo 507/99 che ha trasformato l’emissione di assegno irregolare da reato in illecito amministrativo) il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data della violazione. Così come previsto dall’articolo 28 della Legge numero 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, mi sembra di capire che:
– 2012 sentenza emessa
– 2013 cartella notificata
– 2016 reato depenalizzato ad amministrativo
Oggi, 2023, possiamo considerare il debito prescritto, giusto? Non hanno mai notificato nulla dopo il 2013 ed il debitore è indigente.


RISPOSTA

Poiché la cartella esattoriale è originata da una sentenza, la prescrizione è decennale e decorre dalla data di notifica della cartella esattoriale (considerata come interruttiva del termine di prescrizione decennale).
Bisogna poi verificare se, effettivamente, a partire dal 2013 non sia stato più notificato nulla, con almeno un accesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), considerando che anche un tentativo infruttuoso di riscossione coattiva (fermo amministrativo o pignoramento) rinnova la finestra prescrizionale decennale.
In ogni caso non è sufficiente considerare unilateralmente prescritta la cartella esattoriale: alla prossima, eventuale, notifica di un atto di riscossione coattiva è necessario presentare, tempestivamente, opposizione agli atti esecutivi presso il giudice competente per intervenuta prescrizione del titolo, al fine di far dichiarare prescritta la pretesa.
La circostanza che il debitore risulti indigente è assolutamente irrilevante per la questione posta.


30 Maggio 2023 - Michelozzo Marra


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