Presunta prescrizione per un indebito INPS risalente al 2005





Per eccepire l’intervenuta prescrizione dell'indebito bisogna ricorrere al giudice del lavoro del tribunale territorialmente competente





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Mia madre è mancata a settembre 2020 ed alla mia richiesta, tramite patronato, del rateo di tredicesima mi è arrivata una prima lettera in posta normale che non mi spettava in quanto il “dante causa” era in debito con l’ente.

Il giorno 11 giugno 2021 mi arriva una raccomandata che specifica un importo di 2897 euro per somme indebitamente percepite su pensione (cod. ioart) per il periodo 01/01/2004 al 30/11/2005: stante all’impiegata INPS l’ultima ed unica comunicazione dell’indebito alla defunta è avvenuta con raccomandata del 2005, da allora nulla è stato fatto per la riscossione del debito da parte dell’ente, né proposte o forzate rateizzazioni.

Domanda: essendo passati 15 anni, dal mio punto di vista la prescrizione è subentrata già dall’inizio del 2016 in quanto decorsi 10 anni dall’ultima comunicazione.

P.S. L’INPS ipotizza l’indebito perché loro hanno analizzato la denuncia dei redditi 2004 relativa al 2003 e la proiettano per i 2 anni successivi, così mi è stato riferito dall’impiegata la quale sostiene non vi è la prescrizione in questi casi e i termini si riaprono con la comunicazione all’erede.

Va innanzitutto chiarito che per eccepire l’intervenuta prescrizione (quinquennale o decennale, a seconda dei casi) del diritto dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di riscuotere coattivamente dal pensionato (o dal suo erede) le somme indebitamente percepite, avrebbe dovuto essere adito il giudice del lavoro del tribunale territorialmente competente (laddove risiedeva la defunta pensionata), entro i termini indicati nella comunicazione del giorno 11 giugno 2021. Ci sembra ormai tardi per poter procedere con l’opposizione alla richiesta formulata dall’INPS all’erede.

In particolare, comunque, non ci risulta l’esistenza di situazioni in cui non esista la prescrizione del diritto di esigere la restituzione dell’indebito pensionistico: in cui, cioè l’INPS possa esigere l’indebito con una comunicazione al pensionato nel 2005, a cui non abbia più fatto seguito alcun rinnovo della pretesa o alcun tentativo, anche infruttuoso, di pignoramento o di riscossione coattiva tipicamente esattoriale (fermo amministrativo ad esempio).

Tanto premesso, e in generale, prima di procedere giudizialmente, l’erede della pensionata avrebbe dovuto effettuare un accesso agli atti presso l’INPS allo scopo di verificare se, a partire dal 2005, alla defunta pensionata, fossero state inviate, con raccomandata AR, comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione.

Questo per evitare, in corso di giudizio, il deposito da parte INPS, della documentazione. oggetto di accesso agli atti, con la quale avrebbe avuto vita facile nel vincere il contenzioso.

Va tenuto presente, infatti, che una qualsiasi comunicazione AR può essere ritenuta correttamente notificata anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale (o l’albo pretorio comunale) a fronte di una temporanea assenza del destinatario.

Concludendo: al momento dovrebbero essere ampiamente scaduti i termini per opporsi giudizialmente alla decisione INPS comunicata in data 11 giugno corrente anno, a meno che non possa essere presa in considerazione la sospensione feriale dei termini processuali (dal primo al 31 agosto – ma bisognerebbe conoscere il termine di opposizione comunicato con la raccomandata dell’11 giugno ultimo scorso): tuttavia, se può essere consolante per l’erede, non è detto che la prescrizione ipotizzata sia realmente intervenuta per il solo fatto che la pensionata defunta non conservasse comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione successive a quella notificata dall’INPS nel 2005, l’unica allegata agli atti dalla destinataria.

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8 Agosto 2021 · Tullio Solinas

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