Prescrizione della pretesa per il rimborso del debito residuale di un prestito ottenuto dietro cessione del quinto stipendiale

Prescrizione del rimborso residuo di un prestito dietro cessione del quinto stipendiale risalente ad un contratto sottoscritto più di dieci anni fa


DOMANDA

Salve, nel 2009 ho stipulato un contratto per ottenere un prestito dietro cessione del quinto dello stipendio: ma, nel 2015 ho perso il posto di lavoro e solo una parte del debito residuo è stata coperta con il TFR.
Nel gennaio 2025 ho ricevuto un sollecito da un recupero crediti. Nel gennaio 2026 mi sono ritrovato improvvisamente una rata di euro 100 per recuperare il credito rimasto. Si può fare? Non esiste la prescrizione?.

RISPOSTA

Dunque, l’importo spettante con il TFR non è riuscito a coprire tutto l’importo del debito residuo del prestito concesso dietro cessione del quinto stipendiale.

Si sarebbe potuto invocare la prescrizione decennale della debenza se, e solo se, fossero state verificate, congiuntamente, queste due condizioni:.
1) dal 2015 al 2025 non fosse stato mai notificato (con raccomandata A/R) al debitore un sollecito di pagamento, escluso quello formulato dall’attuale cessionaria e relativo alla richiesta di saldare una rata di 100 euro per coprire il debito residuo;
2) la data della notifica (con raccomandata A/R) del sollecito formulato dall’attuale cessionaria, relativamente alla rata di 100 euro, fosse stata anteriore al decorso decennale rispetto a quando non è stata versata la prima rata non trattenuta dallo stipendio, ad opera del datore di lavoro.

Tuttavia se l’inadempimento, rispetto alla richiesta notificata nel 2025 è stato ormai sanzionato con un pignoramento dello stipendio o della pensione (aspetto che qui non viene precisato sufficientemente) oppure è avvenuto il pagamento volontario da parte del debitore (che significa non riconoscere l’eventuale intervenuta prescrizione) ormai è tardi per eccepire alcunché.

In ambito civile, infatti, l’intervenuta prescrizione non opera automaticamente, ma deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata (il debitore) o in via stragiudiziale, notificando al creditore la volontà di non adempiere perchè il credito viene ritenuto prescritto o in giudizio (solitamente nella comparsa di costituzione e risposta), poiché l’eventuale prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice.

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29 Gennaio 2026