Prescrizione di multe, ammende e spese processuali





Per ottenere copia delle relate di notifica inerenti ad una specifica cartella esattoriale non può essere utilizzata una istanza in autotutela





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Sul sito dell’agenzia entrate e riscossione mi risultano alcune cartelle debitorie relative a multe, ammende e spese di giustizia per procedimenti risalenti al 1999, 2000 e 2004.
Quando l’agenzia si chiamava ancora Equitalia, non mi ha mai inviato un sollecito sul luogo di domicilio o, presso la casa comunale dove ero residente.
Pertanto, ho chiesto all’agenzia di riscossione l’estratto di ruolo specificando: di non limitarsi a consegnare solo un estratto di ruolo, ma bensì, di esibire le copie delle cartelle notificate (non una semplice ricostruzione al computer), con gli originali delle cartoline con gli avvisi di ricevimento, e l’eventuale deposito presso la Casa Comunale in caso di mancata reperibilità del sottoscritto), corredati dalla RELATA DI NOTIFICA.
Come risposta ho ricevuto soltanto un estratto di ruolo, senza altre specificazioni.
Posso ritenere tali cartelle prescritte? Soprattutto dopo aver inviato, più volte, un istanza di Autotutela?

Per ottenere copia delle relate di notifica inerenti ad una specifica cartella esattoriale non può essere utilizzata una istanza in autotutela: bisogna recarsi presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) territorialmente competente (la più vicina al luogo in cui vive il debitore), presentare la richiesta, e pagare i relativi diritti di segreteria.

L’istanza in autotutela potrà essere utilizzata solo nei 60 giorni successivi, nella fattispecie, alla futura, eventuale, notifica di un avviso di ingiunzione di pagamento riferito ad una specifica cartella esattoriale ritenuta prescritta: se l’AdER risponderà nei giorni successivi alla notifica dell’ingiunzione rigettando il ricorso amministrativo, oppure se non risponderà nei giorni successivi alla notifica dell’ingiunzione, bisognerà necessariamente procedere con ricorso giudiziale alla Commissione Provinciale Tributaria (CTP), ricorso da presentare rigorosamente entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento, magari servendosi delle copie delle relate di notifica per la specifica cartella rilasciate da AdER o, in alternativa, bisognerà adempiere all’ingiunzione di pagamento.

Insomma, la presentazione di un ricorso amministrativo in autotutela è inammissibile se non riferita ad una pretesa notificata nei 60 giorni precedenti. E, comunque, la presentazione di un ricorso amministrativo in autotutela non sospende i termini per il ricorso giudiziale in CTP, indi per cui, nei 60 giorni successivi alla notifica dell’atto prodromico bisognerà vedersi accolto il ricorso in autotutela oppure procedere con ricorso giudiziale, se non si vuole far scatterà l’acquiescenza ed essere obbligati a pagare l’importo preteso.

STOPPISH

27 Giugno 2023 · Paolo Rastelli

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