La prescrizione dei debiti del defunto

La prescrizione di un credito insoddisfatto scatta solo se il creditore non interviene a interromperne il termine fissato dalla normativa vigente












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Ho notato che in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata una comunicazione di eredità beneficiata dove si invitano i creditori a depositare le dichiarazioni di credito presso lo studio del notaio: la defunta, però, è morta nel 1975, ma i debiti non si prescrivono in 10 anni? Sono trascorsi ormai 49 anni.

I debiti del defunto si prescrivono, a seconda della loro tipologia, anche in tre o cinque anni: tuttavia la prescrizione interviene se, e solo se, il creditore non si attiva interrompendo i termini di prescrizione con la notifica formale, agli eredi, di una comunicazione in cui ribadisce la volontà di far valere il proprio diritto alla soddisfazione del credito vantato.

In poche parole, la prescrizione interviene se, e solo se, il creditore si disinteressa alla riscossione di quanto gli è dovuto per un periodo pari al termine temporale di prescrizione di quel particolare credito.

Se il creditore o suoi eredi sono attenti a non far scattare la prescrizione e non si stancano di azionare giudizialmente la riscossione coattiva di quanto gli è dovuto, il contenzioso con il debitore o con i suoi eredi può trascinarsi a tempo indefinito.

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29 Marzo 2024 · Ludmilla Karadzic

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