Quando cadono in prescrizione le cartelle esattoriali emesse per tributi locali non pagati?

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Ho fatto un estratto al ruolo alla agenzia riscossione sicilia per l’arrivo di una cartella di un bollo del 2010: ho appurato che vi sono anche altre cartelle sia del bollo degli anni: 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e vorrei sapere s sono annullabili con autotutela se vado all’agenzia dell’entrate.

Poi tassa rifiuti anni: 2006, 2008, 2009, 2010.

Multa autobus AMT (azienda municipale trasporti del 1998.

Sono annullabili dato che siamo nel 2017? E non mi è arrivato nulla oltre quella cartella!

Avevo pensato di andare in ogni ente con gli estremi delle cartelle e farli annullare in autotutela? Si puo?

Le cartelle esattoriali per tributi locali (comunali come la Tarsu e regionali come il bollo auto) si prescrivono in cinque anni che decorrono dalla data di notifica dell’atto.

Tuttavia, il creditore (o chi per lui – se parliamo di cartelle di pagamento di interagire con il debitore è compito del concessionario della riscossione) può notificare al debitore una comunicazione in cui gli ricorda l’inadempimento, gli ingiunge di regolarizzare la propria posizione ed interrompe i termini di prescrizione. Nel caso specifico di cui si discute, la prescrizione comincerebbe a decorrere, dalla data di notifica della comunicazione interruttiva dei termini di precrizione, per altri cinque anni.

Ora, il fatto che il debitore asserisca di non aver ricevuto nulla, conta ben poco: il mondo è pieno di debitori che ritenevano prescritte le proprie obbligazioni e si sono poi ritrovati a carico un pignoramento dello stipendio o della pensione, di un conto corrente e chi più ne ha, più ne metta.

Il fatto è che in occasione di una temporanea irreperibilità del destinatario, per la consegna di una comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione inviata dal concessionario della riscossione con una raccomandata AR, il postino deve limitarsi ad inserire, nella cassetta delle lettere del destinatario, un avviso di giacenza della missiva non recapitata presso l’ufficio postale. Può accadere che l’avviso vada smarrito fra altre carte e depliants pubblicitari. Così come può darsi che il postino sbagli cassetta postale oppure addirittura non si curi di compilare l’avviso e, in alcuni casi, non provi nemmeno ad effettuare la consegna.

Avviso o non avviso, dopo 10 giorni, la notifica si perfeziona correttamente per compiuta giacenza.

Ecco perché è comunque necessario recarsi presso il concessionario della riscossione per chiedere di poter prendere visione della documentazione relativa alle eventuali comunicazioni spedite per riscuotere l’importo portato dalla cartella esattoriale.

Solo dopo aver acquisito le necessarie informazioni è possibile pensare a chiedere l’annullamento in autotutela delle cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione del diritto ad esigere le somme iscritte a ruolo oppure ad impugnare le cartelle per eccepire l’omessa notifica delle cartelle stesse.

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18 Gennaio 2017 · Ornella De Bellis