Prescrizione cartelle esattoriali derivanti dal mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate dal Prefetto e riconducibili ad assegni emessi privi di copertura o di autorizzazione – Sospensione del decorso per eventi legati alla pandemia da Covid

I termini di decadenza e prescrizione ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2023












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Ho ricevuto delle cartelle dall’agenzia delle entrate per sanzioni su assegni, ma non riesco a capire se anche questo tipo di cartelle sono state interrotte nel 2021 a causa del covid come quelle per le multe stradali

Ci sono stati vari periodi di sospensione dell’attività di riscossione coattiva condotta da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) – attraverso la notifica di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito – e svolta a favore della Pubblica Amministrazione.

La sospensione del decorso della prescrizione è indipendente dalla tipologia del credito esattoriale sottostante rimasto insoddisfatto e per il quale è stata emessa e notificata la cartella esattoriale.

In particolare:

– il decreto legge Cura Italia (18/2020) ha sospeso le attività di riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
– il decreto legge Rilancio (34/2020) ha prorogato la sospensione al 31 agosto 2020;
– il decreto Agosto (104 2020) ha esteso la proroga della sospensione al 15 ottobre 2020;
– il decreto legge 125/2020 ha prolungato la sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 dicembre 2020;
– la legge di conversione 21/2021 del decreto legge 183/2020 ha spostato il termine di sospensione al 28 febbraio 2021;
– il decreto Sostegni (41/2021) ha prorogato la sospensione fino al 30 aprile 2021;
– il decreto Sostegni bis (73/2021), infine, ha spostato il termine di sospensione al 31 agosto 2021.

Infine, va ricordato che i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015).

Il che vorrebbe dire che i termini di decadenza e prescrizione ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 sarebbero prorogati al 31 dicembre 2023.

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3 Ottobre 2023 · Paolo Rastelli

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