DOMANDA
Ho ricevuto una ingiunzione di pagamento nella quale è stato accertato il mancato pagamento del bollo auto relativo all’anno 2014. Nella ingiunzione è stato premesso che in data 21/04/2017 è stato spedito un plico a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento notificato a sua volta in data 17/05/2017. Volevo sapere se la tassa è prescritta… nel caso non lo fosse potrei presentare ricorso alla commissione tributaria visto che non ricordo di aver ricevuto alcuna notifica in merito?
RISPOSTA
Se nel 2017 le è stata notificata la prima ingiunzione di pagamento con raccomandata AR, il diritto della Regione ad esigere la tassa automobilistica 2014 non è prescritto oggi e non era decaduto allora, dal momento che è stata notificata prima del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
La notifica di un atto trasmesso al destinatario con raccomandata AR, in occasione di un’assenza di quest’ultimo dal luogo di residenza, può correttamente perfezionarsi, per compiuta giacenza, decorsi giorni dieci dal tentativo di consegna.
Quindi la circostanza che lei non ricordi di aver ricevuto alcuna notifica in merito alla debenza della tassa automobilistica è assolutamente irrilevante.
Ricorrere in Commissione Tributaria Provinciale (CTP) senza aver accertato, con accesso agli atti presso gli uffici regionali preposti, la compiuta giacenza della raccomandata per temporanea irreperibilità del destinatario, potrebbe costarle spese legali inutili, oltre al dover comunque adempiere all’ingiunzione.
13 Ottobre 2020 - Giorgio Valli
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