Decadenza termine di notifica di una richiesta di pagamento del bollo auto 2018





Se la richiesta di pagamento è stata consegnata a Poste Italiane entro il 31 dicembre 2021, non può essere eccepita l’intervenuta decadenza





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Ho ricevuto richiesta di pagamento da parte dell’agenzia delle entrate, per il bollo auto relativo all’anno 2018: la dicitura è: tassa dovuta entro il 30 settembre 2018, scadenza agosto 2018. Ho ricevuto l’avviso nel mese di gennaio 2021. È in prescrizione oppure no? Grazie mille. Cordiali saluti

La possibilità, da parte della Pubblica Amministrazione competente, di poter notificare una richiesta di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) non versata alla data di regolare scadenza, decade nel termine di tre anni, e la decadenza decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è intervenuta la scadenza di pagamento – quindi per la tassa automobilistica in scadenza nel corso del 2018, il termine decadenziale decorre dal primo gennaio 2019 e la pretesa impositiva non può essere notificata al debitore oltre il 31 Dicembre 2021.

Infatti, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) decade con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Così dispone l’articolo 5, commi 39 e 40, del decreto legge 953/1982.

Ora, tuttavia, se la richiesta di pagamento è stata consegnata a Poste Italiane entro il 31 dicembre 2021, non può essere eccepita l’intervenuta decadenza, anche se l’avviso di pagamento viene consegnato al debitore inadempiente dopo il primo gennaio 2022. In breve, l’avviso di pagamento consegnato all’agente incaricato della notifica al debitore, prima della data in cui interviene la decadenza non comporta la decadenza dell’atto se la consegna al debitore avviene dopo la data in cui la decadenza sarebbe intervenuta.

Invero, la Corte di cassazione, nella sentenza numero 13970/2004 ha precisato: deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto al soggetto autorizzato ad effettuare la notifica o che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento di notifica.

In altre parole, il termine per procedere ad una eventuale impugnazione dell’atto notificato decorre, per il debitore, dalla data di consegna dell’avviso di accertamento, mentre per il rispetto dei termini di decadenza da parte del creditore, si prende a riferimento la data di consegna della richiesta di pagamento, nella fattispecie a Poste Italiane, affinché effettui la notifica al debitore.

Per concludere, purtroppo, non le resta che pagare.

STOPPISH

26 Gennaio 2022 · Paolo Rastelli

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