Possibilità di ulteriore prelievo dalla pensione su cui gravano già trattenute per un rimborso coattivo e per una cessione del quinto





Un altro creditore della stessa natura di quello che ha già ottenuto la trattenuta dovrà attendere l'estinzione del primo rimborso





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Sono titolare di una pensione di circa 1300 euro su cui grava un pignoramento di 125 euro mensili, ed una cessione del quinto di 30 mila euro con una rata mensile di 250 euro per 120 mesi: vorrei sapere se con una pensione rimanente di 925 euro potrebbero farmi un ulteriore pignoramento oppure tenendo conto del minimo vitale non é possibile effettuare ulteriore pignoramenti.
Grazie.

Una trattenuta per ulteriore pignoramento risulterà non praticabile qualora:

– la somma dell’importo delle trattenute per pignoramento pregresso e per cessione del quinto superasse la metà dell’importo della pensione al netto degli oneri fiscali nonché al lordo della rata di prelievo e della rata di cessione quinto: in pratica se pignoramento e cessione del quinto superassero, sommati, i 650 euro (ovvero la metà di mille e trecento euro) – Invece, nella fattispecie, c’è ancora capienza teorica per circa 275 euro;

oppure:

– la richiesta di pignoramento della pensione provenisse da un creditore della medesima natura, ordinaria o esattoriale, di quello che ha già ottenuto il prelievo forzoso e l’importo complessivo richiesto per soddisfare entrambi i creditori superasse i 122 euro (ovvero il 20% di della parte della pensione netta che eccede il minimo vitale di 690 euro).

Ricordiamo che, per ciò che qui ci interessa, i creditori possono essere di natura ordinaria (banche, finanziarie, singoli cittadini muniti di sentenza esecutiva) oppure di natura esattoriale (Pubblica Amministrazione per cui agisce Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia).

Poiché la quota già pignorata è di 125 euro, un altro creditore della stessa natura di quello che ha ottenuto il prelievo finalizzato al rimborso del credito insoddisfatto dovrà accodarsi e attendere che nella pensione si formi capienza per un ulteriore pignoramento.

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3 Gennaio 2022 · Annapaola Ferri

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