La eventuale confisca del proprio veicolo con il quale è stata commessa reiterata circolazione abusiva – successivamente demolito – non si trasla al nuovo veicolo acquistato dal trasgressore





La confisca del veicolo con il quale è stata commessa reiterata circolazione abusiva non si trasla al nuovo veicolo acquistato dal trasgressore





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Tre giorni fa sono stata vista dalla pulizia municipale mentre ero alla guida di un’auto già sospesa dalla circolazione per mancata revisione (multa elevata nel 2019 da vigili di altro Comune non ancora pagata. Sono e sono stata sempre in regola con la RCA). Non mi hanno fermata perché erano nella corsia opposta alla mia ma ho visto che puntavano il telelaser ed io superavo il limite di 40 kmh previsto in quella strada (andavo a 55/60).

Nella mia corsia l’autovelox non era segnalato in quanto la strada ha un dislivello e la corsia opposta – quella dove erano i vigili – è circa 4 metri sopra la mia corsia; dopo circa 50 mt. il dislivello si annulla e le due corsie si uniscono. Immagino quindi che l’autovelox mobile fosse stato organizzato solo sulla corsia dei vigili. Ciò nonostante ho visto un vigile puntare il telelaser, quindi avrà visto la targa.

Non so se i vigili avessero anche il “targa system”, in quel caso saranno anche stati avvisati dell’irregolarità della mia auto.

Vista la situazione, credo che ci sia la possibilità che venga comminata una multa per guida di auto sospesa dalla circolazione; multa che prevede come sanzione accessoria il fermo amministrativo di 90 giorni.

Se facessi demolire subito l’auto e ne comprassi un’altra (usatissima a pochi euro ma in regola) prima che mi venga notificata la multa, c’è il rischio che il fermo amministrativo colpisca la mia nuova auto?

In caso affermativo il fermo amministrativo può essere sospeso dalla richiesta di rateizzazione della sanzione?

Grazie per la vs. attenzione

Il comma 6 dell’articolo 217 del Codice della Strada (CdS) stabilisce che, chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.

Se questa è la prima volta che viene sorpresa dalla polizia municipale o da altre forze dell’ordine a bordo del veicolo con carta di circolazione sospesa in quanto ritirata, non c’è alcuna reiterazione e quindi non si applica la confisca amministrativa del veicolo. Resta, invece, la sospensione della patente per un minimo di 90 giorni.

In ogni caso, l’auto nuova acquistata dopo la demolizione del vecchio veicolo soggetto a divieto di circolazione, potrebbe essere sottoposta a fermo amministrativo esclusivamente per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative (le multe) comminate al proprietario dell’auto (anche in passato, anche a bordo di altri veicoli).

La confisca amministrativa, invece, potrebbe interessare esclusivamente il vecchio veicolo a bordo del quale venisse rilevata la reiterazione della circolazione abusiva.

Ciò non toglie che il nuovo veicolo acquistato potrebbe essere soggetto a fermo amministrativo per 180 giorni (o addirittura confiscato) qualora lei venisse sorpresa alla guida sprovvista di patente (o con patente sospesa, il che è quasi lo stesso).

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14 Giugno 2021 · Giuseppe Pennuto

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