Possibilità di apertura di un conto corrente dopo notifica di un decreto ingiuntivo





L’apertura di un conto corrente non di base richiede una istruttoria che comprende l’interrogazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)





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Ho recentemente ricevuto un decreto ingiuntivo al quale non mi sono opposto: mi chiedo se, nel periodo che intercorre tra l’arrivo della provvisoria esecutività e un eventuale pignoramento del conto corrente, sia possibile aprire un altro conto corrente o una carta ricaricabile con IBAN.

Quali sono le probabilità che venga notata un’apertura di conto recente? L’anagrafe dei conti correnti ha un periodo di latenza o sono aggiornati al minuto? Qualcuno ha esperienze o consigli in merito?

Di solito, l’apertura di un conto corrente non di base, laddove sia previsto anche il rilascio di un carnet di moduli di assegno, richiede una istruttoria che comprende sicuramente l’interrogazione in consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) ai quali ha aderito la banca trattaria.

Questo per dire che se il credito insoddisfatto per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo è stato in precedenza segnalato in un SIC, difficilmente sarà possibile aprire il rapporto.

Meno problematico risulta, invece, il rilascio di una carta prepagata con IBAN specie se richiesta ad uno dei tanti operatori del settore che pubblicizzano nel web il proprio prodotto, anche se la trasmissione dei dati all’anagrafe dei rapporti finanziari, gestita dall’Agenzia delle entrate, avviene comunque anche per i soggetti regolarmente autorizzati dalla Banca d’Italia.

L’intermediario vigilato dalla Banca d’Italia (banche e finanziarie) deve comunicare i dati relativi (codice fiscale e dati anagrafici dell’intestatario, saldo inizialmente versato in conto corrente o in carta prepagata) all’apertura (o alla cessazione) di un nuovo conto corrente entro il mese successivo a quello in cui si formalizza il rapporto; l’aggiornamento degli altri dati (saldo iniziale al primo gennaio e finale al 31 dicembre di ogni anno, movimentazioni oltre soglia, giacenza media) deve essere comunicato all’anagrafe dei Rapporti finanziari gestita dall’Agenzia delle Entrate (ADE) entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

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30 Aprile 2024 · Ornella De Bellis

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