DOMANDA
Chi ha un pignoramento di 1/5 dello stipendio, può chiedere una anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, e in caso positivo, in quale misura?
RISPOSTA
Nel caso di pignoramento dello stipendio, un quinto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), maturato e maturando, viene vincolato a favore del creditore perché egli possa soddisfarsi nel caso in cui il debitore, sottoposto ad azione esecutiva, perda il lavoro.
Per quanto disposto dall’articolo 2120 del codice civile, il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza del rapporto, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Ne discende che, se ricorrono i requisiti, il lavoratore sottoposto ad escussione coattiva tramite pignoramento dello stipendio, può chiedere la quota percentuale di anticipazione del TFR, a cui per legge ha diritto, calcolata sull’importo del TFR al netto della parte vincolata a favore del creditore.
9 Novembre 2020 - Tullio Solinas
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