Posizioni divergenti sull’affitto di un negozio da parte dei comproprietari

Il singolo condomino può stipulare il contratto di affitto avente ad oggetto il negozio in comproprietà












Due proprietari di un locale vogliono affittare il loro locale commerciale con contratto 6 più 6, l’altro non e d’accordo. sono proprietari in parti uguali. possono farlo essendo la maggioranza anche se l altro non e d’accordo?

Sulla questione ci viene in soccorso la Corte di Cassazione con la sentenza 19929/2008: nelle vicende del rapporto di locazione, l’eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile in comunione e che ciascun condomino è legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l’integrazione del contraddittorio.

Quindi, se non c’è un accordo fra i comproprietari il singolo comproprietario può concedere in affitto il locale classificato come C1 e l’altro comproprietario dissenziente può agire, contestualmente, per il rilascio dello stesso immobile, in modo da far venir meno, eventualmente anche in giudizio, la presunzione di consenso.

[ ... leggi tutto » ]

5 Dicembre 2022 · Michelozzo Marra