Polizza Credit Protection Insurance (CPI) individuale, rinuncia eredità e liquidazione indennità anche ai legittimari che hanno rinunciato





Se la polizza connessa al finanziamento viene sottoscritta in forma individuale, la relativa indennità verrà corrisposta ai beneficiari indicati





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In riferimento al precedente quesito, nel ringraziarvi per la celere risposta, mi rimangono tuttavia dei dubbi e vi sarei grata se potessi avere un ulteriore chiarimento.

Quando dite che la compagnia assicurativa ha ragione a voler liquidare l’indennità residua anche ai chiamati che abbiano rinunciato, specifico che la compagnia sostiene di dover liquidare il capitale residuo che però il beneficiario dovrà poi riversare alla finanziaria. In sostanza, si parla di dover far da tramite tra l’assicurazione e la finanziaria, oppure è possibile riscattare l’indennità e trattenerla proprio perché in quanto rinunciante non mi si può opporre alcun debito?

Le polizze connesse ai finanziamenti possono essere stipulate in forma individuale o in forma collettiva: quando la polizza è stata stipulata in forma collettiva, contraente è il soggetto che ha concesso il prestito (banche e finanziarie, solitamente) per garantirsi il rimborso di quanto erogato e non rimborsato a causa di un sinistro (nella fattispecie, la morte) che ha coinvolto il debitore assicurato. In questo caso, il primo beneficiario implicitamente designato è il creditore (e, indirettamente, anche gli eredi del debitore). Si tratta della tipologia di polizza CPI più frequente.

Se il contraente, invece, è il singolo debitore che ha stipulato il contratto di finanziamento ed ha indicato come beneficiari i legittimari, si ha una polizza individuale (come risulta nel caso in esame).

Stipulando la polizza individuale ed indicando come beneficiari i tre legittimari, nell’ipotesi che nessuno di essi avrebbe rinunciato, il de cuius intendeva, evidentemente, sollevare i tre legittimari dall’onere di rimborsare, pro quota, il debito residuo in occasione di un suo eventuale decesso.

Ma è andata diversamente dalle intenzioni del contraente, nel momento in cui i due dei tre legittimari hanno rinunciato all’eredità: adesso, Infatti, l’indennità dovrà essere ripartita fra i legittimari (il coniuge e i due figli) mentre solo il figlio che ha accettato l’eredità avrà l’onere di rimborsare integralmente il creditore insoddisfatto, in quanto erede. Il coniuge ed il figlio che hanno rinunciato, potranno trattenere l’importo ricevuto che, ribadiamo non comporta accettazione tacita dell’eredità, nè obblighi, se non morali (verso il figlio del de cuius che ha deciso di accettare l’eredità).

Il figlio che ha accettato l’eredità, obbligato, in quanto erede, a corrispondere al creditore insoddisfatto anche gli altri 2/3 del debito residuo non coperti dalla CPI, in virtù della polizza individuale sottoscritta dal proprio genitore, potrebbe, tuttavia, rivolgersi al giudice per far accertare la reale volontà del debitore deceduto, il quale con la polizza CPI intendeva, palesemente, sollevare i tre legittimari dall’onere di rimborsare il debito residuo in occasione del proprio eventuale decesso.

In questo modo l’unico legittimario che ha accettato l’eredità potrebbe ottenere una sentenza che obbliga i due legittimari che hanno rinunciato all’eredità a rigirare l’indennità ricevuta, direttamente dalla compagnia di assicurazioni, al creditore insoddisfatto del de cuius. Ma si sa i tempi della giustizia in Italia sono insopportabilmente lunghi e gli esiti sempre incerti!

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9 Aprile 2024 · Giovanni Napoletano

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