Trattenuta in busta paga in assenza di precedente notifica dell’atto di pignoramento al debitore

L'atto di pignoramento potrebbe essere stato perfezionato per compiuta giacenza presso l'albo pretorio del Comune di residenza del debitore


DOMANDA

Mi hanno pignorato lo stipendio ma non mi è stato notificato l’atto, solo al mio datore di lavoro che ovviamente non mi ha detto niente: ho semplicemente trovato la trattenuta in busta paga.
Non mi hanno neanche notificato la comparizione in tribunale. È possibile?


RISPOSTA

Probabilmente, la notifica dell’atto di pignoramento è stata eseguita correttamente per compiuta giacenza presso l’albo pretorio comunale ,in occasione di un tentativo di consegna non andato a buon fine per temporanea irreperibilità del destinatario e in assenza di altri soggetti abilitati, per legge alla consegna. Come spesso capita, l’avviso di inizio giacenza sarà andato smarrito, così come la raccomandata informativa che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto trasmettere al destinatario assente (potrebbe essere finita in giacenza presso l’ufficio postale).
Se vuole, può affidarsi ad un avvocato per accertare che la notifica dell’atto di pignoramento al debitore (da eseguire obbligatoriamente ex articolo 543 del codice di procedura civile) siano state condotte secondo la normativa vigente (articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile), e in caso di vizi emersi il debitore potrebbe rivolgersi al giudice dell’esecuzione per lamentare l’omessa notifica dell’atto di pignoramento ed ottenere l’annullamento della trattenuta effettuate in busta paga.
Tuttavia il vizio di notifica, eventualmente accertato, non comporterà l’annullamento del credito insoddisfatto sotteso all’azione esecutiva: il debitore esecutato potrà guadagnare solo un po’ di tempo prima che la notifica venga nuovamente effettuata secondo le forme di legge e la trattenuta nuovamente applicata in busta paga.


15 Aprile 2023 - Patrizio Oliva


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