Accantonamento della trattenuta stipendiale operata dal datore di lavoro senza la preventiva notifica al debitore dell’atto di pignoramento verso terzi

Per eccepire l'omessa notifica al debitore dell’atto di pignoramento deve affidarsi ad un legale che presenterà ricorso al giudice dell’esecuzione












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Mi sono accorto che dalla busta paga mi é stato trattenuta una somma per un debito: ad oggi, tuttavia, non ho ricevuto nessuna notifica di pignoramento, ma solo il precetto più di 90 giorni fa. Non deve essere notificato anche a me l’atto di pignoramento? E come faccio a sapere la data di udienza per assegnazione somme per comparire davanti al giudice?

Per eccepire la omessa notifica al debitore dell’atto di pignoramento presso il datore di lavoro, dovrà affidarsi ad un avvocato il quale presenterà ricorso al giudice dell’esecuzione sulla base dell’accantonamento operato in busta paga dal datore di lavoro in assenza di notifica al debitore come previsto dall’articolo 543 del codice di procedura civile: per la comparizione in udienza, invece, la sua assenza non dovrebbe creare problemi dal momento che le informazioni necessarie alla decisione giudiziale dovranno essere fornite dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile e che dall’esame della busta paga potrà successivamente apprendere l’entità della trattenuta assegnata al creditore.

Tenga presente a tale proposito che, qualora effettivamente la notifica dell’atto di pignoramento non risultasse essere stata perfezionata per compiuta giacenza presso l’albo pretorio comunale, per il ricorso dovrà riconoscere la parcella ad un avvocato e che, se anche accolto, il ricorso stesso ritarderà solo di qualche mese l’azione esecutiva, che potrà essere riproposta tempestivamente dal creditore con la corretta procedura di notifica dell’atto al debitore.

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30 Agosto 2022 · Patrizio Oliva

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