Secondo pignoramento dello stipendio da parte del medesimo creditore per la stessa tipologia di credito – Il giudice disporrà la trattenuta del quinto a valle dell’estinzione del primo credito azionato » Ma il datore di lavoro è tenuto comunque ad accantonare la trattenuta fino alla formale decisione del giudice?

Il datore di lavoro sarebbe tenuto ad effettuare comunque l’accantonamento di un ulteriore 20% della busta paga












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Ho subito un secondo pignoramento dello stipendio da parte della stessa banca e penso che il giudice provvederà all’accodamento del prelievo relativo al secondo debito ma, fino all’udienza mi vengono tolti altri soldi dalla busta oltre a quelli del primo pignoramento?

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 546 del codice di procedura civile, il datore di lavoro sarebbe tenuto ad effettuare l’accantonamento di un ulteriore 20% della busta paga (al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della prima trattenuta): questo perché qualora il giudice disponesse, per assurdo, con il decreto di assegnazione, una ulteriore trattenuta a favore del creditore procedente, il datore di lavoro dovrebbe consegnare, al creditore procedente, la somma corrispondente agli accantonamenti effettuati a partire dalla data di notifica del secondo pignoramento.

Dopo la decisione del giudice coerente con l’accodamento della trattenuta, la somma accantonata dal datore di lavoro verrebbe restituita al debitore esecutato.

Quanto sopra non toglie che il datore di lavoro, considerato che il creditore procedente con il primo ed il secondo pignoramento è il medesimo, possa evitare di procedere all’accantonamento, confidando sull’accodamento del secondo prelievo disposto dal giudice: ma si tratterebbe di un’iniziativa che il datore di lavoro assumerebbe a proprio rischio e pericolo, al solo scopo di favorire il proprio dipendente debitore

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21 Aprile 2022 · Patrizio Oliva

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