Secondo pignoramento dello stipendio da parte del medesimo creditore per la stessa tipologia di credito – Il giudice disporrà la trattenuta del quinto a valle dell’estinzione del primo credito azionato » Ma il datore di lavoro è tenuto comunque ad accantonare la trattenuta fino alla formale decisione del giudice?

Il datore di lavoro sarebbe tenuto ad effettuare comunque l’accantonamento di un ulteriore 20% della busta paga


DOMANDA

Ho subito un secondo pignoramento dello stipendio da parte della stessa banca e penso che il giudice provvederà all'accodamento del prelievo relativo al secondo debito ma, fino all'udienza mi vengono tolti altri soldi dalla busta oltre a quelli del primo pignoramento?


RISPOSTA

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 546 del codice di procedura civile, il datore di lavoro sarebbe tenuto ad effettuare l'accantonamento di un ulteriore 20% della busta paga (al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della prima trattenuta): questo perché qualora il giudice disponesse, per assurdo, con il decreto di assegnazione, una ulteriore trattenuta a favore del creditore procedente, il datore di lavoro dovrebbe consegnare, al creditore procedente, la somma corrispondente agli accantonamenti effettuati a partire dalla data di notifica del secondo pignoramento.


21 Aprile 2022 - Patrizio Oliva


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