Sono sovraindebitato e ho lo stipendio pignorato: quanto residua in busta paga mi serve a pagare il mutuo per la casa assegnata alla ex, l’affitto per me e le rate degli altri debiti in corso » In pratica, per vivere, non mi resta quasi nulla





Sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento





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Volevo chiedervi come posso uscire da una situazione che mi sta complicano la vita: sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso una importante azienda e percepisco uno stipendio di 1600 € mensili.

Da qualche mese mi è stato pignorato 1/5 dello stipendio che tra metà Rata del mutuo casa con ex moglie, affitto casa dove vivo, ed un prestito XXX, praticamente il mio stipendio si è azzerato.

Posso resistere ancora qualche mese poi mi ritroverò a non poter mangiare per pagare il tutto, che fino ad oggi ho pagato regolarmente. Tenendo presente che il mutuo è ancora per 19 anni, il prestito XXX ancora 8 anni ed il pignoramento andrà avanti per tutti i 12 anni che ancora mi restano da lavorare, prima della pensione, visto che la somma e consistente.

Per farvi capire l’entità dell’indebitamento vi riepilogo il tutto:
Rata mutuo 265 € per 19 anni.
Rata XXX 417 € per 8 anni
Affitto casa 350 €
Pignoramento 320 per 12 anni.

Cosa posso fare?

La strada maestra da seguire è quella di rivolgersi al giudice del sovraindebitamento ex legge 3/2012, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), per proporre un piano del consumatore che consenta di spalmare i debiti su un periodo di ammortamento più lungo di quello attualmente previsto per ciascun rimborso, con una conseguente diminuzione delle rate mensili.

L’alternativa, per implementare la quale è necessaria una certa dose di propensione al rischio, consiste nell’interrompere il rimborso del prestito contratto con XXX confidando su tre, realistiche, ipotesi di lavoro:

1) il pignoramento dello stipendio da parte di XXX non andrebbe a buon fine: il quinto è l’aliquota massima pignorabile della busta paga per crediti ordinari, sicchè XXX dovrebbe attendere la fine del rimborso dovuto all’attuale creditore pignorante prima di intascare un centesimo;

2) XXX potrebbe tentare di espropriare la casa di proprietà del debitore assegnata all’ex coniuge, ma la banca/finanziaria che ha erogato il mutuo è garantita da ipoteca e XXX – prima che si formi capienza (diminuzione del capitale residuo con il progressivo pagamento, negli anni, della rata del mutuo) per aspirare ad ottenere qualcosa dalla ripartizione del ricavato della vendita all’asta – dovrebbe attendere parecchio a quanto risulta dai dati qui esposti;

3) il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva, anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto. Il che vuol dire che difficilmente la vendita all’asta avrebbe successo ed il ricavato ipotizzabile non riuscirebbe comunque a soddisfare XXX visto che la banca/finanziaria mutuante deve essere rimborsata per prima.

Con la seconda soluzione si otterrebbero subito 417 euro disponibili dopo l’accredito dello stipendio, il che non sarebbe poco. E, il rischio di espropriazione della casa acquistata con il mutuo ed assegnata alla sua ex sarebbe infinitesimale.

Per quanto attiene la prima soluzione proposta (ricorso ex legge 3/2012 – cosiddetta salva suicidi), questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un’istanza di liberazione dai debiti presso il Tribunale territorialmente competente.

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7 Febbraio 2020 · Ludmilla Karadzic

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