Pignoramento presso terzi – INPS e cessione un quinto pensione

Cessione del quinto, pignoramento pensione












Essendo sottoposto a pignoramento, le domande che si pongono possono essere ripetitive e generiche ma le risposte dissolvono inquietanti dubbi.

Il sottoscritto fa presente che gode di pensione Inps con già una trattenuta forzata da un pignoramento da una finanziaria tramite tribunale.
Sulla stessa pensione esiste anche una volontaria cessione del quinto uso personale.

Altra finanziaria (stessa natura della prima) sempre tramite tribunale ha ottenuto anche lei pignoramento presso terzi Inps. La procedura definitiva del pignoramento sarà in sede di udienza tra circa due mesi.

In attesa dell’udienza è emersa esigenza di rinnovare la cessione del quinto personale ai quattro anni dalla prima richiesta.

Si chiede: con l’udienza che ruolo avrà poi il nuovo pignoramento verso l’Inps, citato nell’atto di pignoramento?

Qualora il rinnovo della cessione del quinto venga concesso (tramite ente erogatore esterno Inps) il ricavo inciderà negativamente con il nuovo pignoramento, presso l’Inps e alla procedura in corso?

Il giudice, trattandosi di un nuovo credito azionato di natura identica a quello che ha originato il pignoramento della pensione in corso, non potrà fare altro che differire (accodare) il soddisfacimento del secondo creditore procedente al momento in cui il primo creditore sarà stato completamente rimborsato.

Pertanto, il secondo pignoramento (essendocene già uno in corso) non influirà sul rinnovo della cessione del quinto: in presenza di un pignoramento già in corso, infatti, la cessione della pensione – fermo restando il limite del quinto – non può eccedere la differenza tra 2/5 del rateo mensile (al netto delle trattenute fiscali) e la quota colpita da pignoramento. Esempio: Se la pensione è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramento pari a 20 (1/5), la quota di retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 40 (2/5 di 100) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari al 20% (legge 180/1950 articolo 2 nonché articolo 60 commi primo e secondo). Insomma potrà, nonostante il pignoramento in corso, rinnovare la cessione ancora per il massimo della pensione, ovvero un quinto.

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21 Luglio 2020 · Ludmilla Karadzic