Può essere pignorato il canone di locazione di un bene gravato da ipoteca e cointestato?

Pignoramento presso terzi












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La problematica riguarda il canone del contratto di locazione percepito da un immobile in comproprietà con un altro soggetto, gravato da ipoteca di primo grado da parte della banca per via della stipula del mutuo.

Nello specifico vorrei capire se il contratto di locazione cointestato può essere attaccato da parte di creditori diversi dalla banca (tramite pignoramento presso terzi), visto che il soggetto che ha la comproprietà e cointestazione insieme a me ha diversi debiti personali ingenti.

Premetto che l’intero canone di affitto viene utilizzato interamente per il pagamento del debito stipulato con la banca. L’ipoteca della banca può evitare di intaccare l’affitto usato per pagare il mutuo?

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore (articolo 543 del codice civile).

Il terzo, nello specifico il conduttore dell’appartamento affittato, viene invitato a comparire davanti al giudice competente e a comunicare al creditore procedente, entro dieci giorni a mezzo raccomandata, di quali somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna (articoli 546 e 547 del codice civile).

Nella fase, dunque, di individuazione del credito da sottoporre a pignoramento, assume importanza fondamentale la titolarità del contratto di locazione registrato, mentre non ha rilievo alcuno il contratto di mutuo stipulato con la banca.

Se il contratto di locazione è stato stipulato e registrato con il comproprietario del bene non debitore, il problema non si pone.

Qualora, invece, il contratto di locazione fosse stato sottoscritto e registrato con il comproprietario debitore, il comproprietario non debitore potrà ricorrere al giudice delle esecuzioni per chiedere, ed ottenere, l’assegnazione di metà del canone.

Comunque, non c’è alcuna relazione diretta, che possa essere eccepita in fase di opposizione all’esecuzione, fra il il credito pignorato presso il conduttore ed il pagamento del mutuo alla banca.

Ed infatti, se il canone di locazione fosse accreditato sul conto corrente del comproprietario debitore ed il conto corrente venisse pignorato dal creditore procedente, il debitore sottoposto ad esecuzione non potrebbe, in alcun modo, eccepire la destinazione della somma accreditata dall’inquilino come destinata a soddisfare altra obbligazione, essendo il denaro un bene fungibile (cioè, privo di una individualità specifica e pertanto passibile di sostituzione e di scambio). E, nemmeno il comproprietario non debitore, in questa ipotesi, potrebbe eccepire la quota di spettanza del canone.

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28 Febbraio 2018 · Giorgio Martini

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